Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2- bis della

legge 30 aprile 1976 n. 159 (Conversione in legge, con modificazioni,

del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in

materia di infrazioni valutarie), introdotto con l'art. 3 della legge

8 ottobre 1976, n. 689, promossi con n. 5 ordinanze emesse il 6

novembre 1981 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Genova,

iscritte ai nn. 313, 419, 420, 421 e 433 del registro ordinanze 1983

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 239, 288 e

301 dell'anno 1983;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con cinque ordinanze di identico contenuto del 6

novembre 1981 (R.O. n. 313, 419, 420, 421, 433 del 1983), la

Commissione tributaria di primo grado di Genova ha sollevato, in

riferimento all'art. 53 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2- bis della legge 30 aprile 1976 n. 159

(Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), introdotto

con l'art. 3 della l. 8 ottobre 1976 n. 689, "nella parte in cui

prevede che gli atti ivi considerati scontino le normali imposte di

trasferimento";

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato;

Considerato che l'ordinanza dubita della idoneità degli atti,

posti in essere ai sensi del citato art. 2- bis della legge n. 159

del 1976, a rivelare quella capacità contributiva che è propria

degli atti di trasferimento derivanti da libera determinazione,

risolvendosi - come si assume, invece, per la fattispecie dedotta -

in mera ricognizione della personale titolarità del bene, rispetto a

precedenti atti;

che tuttavia l'atto di cessione di cui alla norma in esame si

configura, comunque, quale atto di trasferimento, soggetto come tale

alle tassazioni di legge, quale che possa essere stata la natura di

quanto in precedenza posto in essere;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2-bis della l. 30 aprile 1976 n. 159

(Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), introdotto

con l'art. 3 della l. 8 ottobre 1976 n. 689, sollevata, in

riferimento all'art. 53 Cost., dalla Commisione tributaria di primo

grado di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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