Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1976 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 27r.d. 148/1931
  • art. 26r.d. 148/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26,

quinto e sesto comma, e 27, penultimo comma, del regolamento allegato A

al r.d. 8 gennaio 1931, n 148 (coordinamento delle norme sulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul

trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e

linee di navigazione interna - lacuale e lagunare - filovie ed

autolinee in regime di concessione), promossi con ordinanze emesse il

15 aprile 1975 dal pretore di Venezia e il 19 maggio 1975 dal pretore

di Padova nei procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Decio

Carlo e la società Veneta esercizio trasporti e tra Cavallin Ernesto e

la società SIAMIC, iscritte ai nn. 312 e 331 del registro ordinanze

1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del

10 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con ordinanza 15 aprile 1975 il pretore di Venezia ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

27, penultimo comma, e dell'art. 26, quinto e sesto comma, del

regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in

cui escludono il diritto alla indennità di buonuscita per il personale

cessato dal servizio con diritto a pensione o, comunque, non prevedono

il pagamento dell'indennità di anzianità;

che con ordinanza 19 maggio 1975 il pretore di Padova ha, a sua

volta, sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto comma,

del regolamento allegato A allo stesso r.d. n. 148 del 1931, nella

parte in cui esclude il computo della 13 e della 14 mensilità

nell'indennità di buonuscita per il personale che cessi dal servizio

non avendo maturato il diritto a pensione.

Considerato che le questioni, in riferimento alle stesse norme

costituzionali di raffronto, sono state decise dalla Corte con sentenza

n. 124 del 1975 nel senso della non fondatezza per quella attualmente

sollevata dal pretore di Venezia e così pure della non fondatezza -

sia pure nel presupposto di una interpretazione in bonam partem

(logicamente e storicamente avvalorata) del concetto di indennità di

buonuscita al personale senza diritto a pensione per quella

attualmente sollevata dal pretore di Padova;

che non vengono addotti profili nuovi né argomenti che inducano la

Corte a modificare la sua giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 27, penultimo comma, e dell'articolo 26,

quinto e sesto comma, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio

1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei

rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento

giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di

navigazione interna - lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in

regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Venezia e,

nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26, quinto comma, dello stesso testo

normativo, sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,

dal pretore di Padova, entrambe già dichiarate non fondate con

sentenza n. 124 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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