Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza emessa l'8

febbraio 1961 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di

Strati Eugenia, iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1961 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6

maggio 1961.

Ritenuto che con ordinanza emessa l'8 febbraio 1961 dal Pretore di

Napoli nel procedimento penale a carico di Strati Eugenia, imputata di

contravvenzione all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della detta

disposizione perché per essa è demandato all'Autorità di pubblica

sicurezza il potere di limitare la libertà del cittadino;

che l'ordinanza è stata notificata all'imputata il 4 aprile 1961

ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 marzo dello stesso

anno, mentre ai Presidenti delle Camere legislative è stata comunicata

il 10 dello stesso mese di marzo 1961; l'ordinanza è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 maggio 1961;

che nessuno si è costituito nel presente giudizio, né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che sulla questione relativa ai poteri dell'Autorità

di pubblica sicurezza in base all'art. 2 della legge sopra citata

questa Corte si è pronunciata con sentenza n. 45 del 21 giugno 1960,

dichiarandone l'infondatezza;

che, non essendo stati addotti motivi nuovi idonei a presentare la

questione in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte, non

è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in

riferimento agli artt. 13 e 16 della Costituzione e ordina la

restituzione degli atti al Pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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