Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/1960

Altra decisione · depositata il 09/04/1960 · relatore Tomaso Perassi

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D. 2 ottobre

1931, n. 1237, del R.D. il agosto 1933, n. 1183, del D.L.C.P.S. 30

maggio 1947, n. 439, e della legge 11 febbraio 1952, n. 69, pro mosso

con ordinanza 9 gennaio 1959, del Pretore di Crema nel procedimento

penale a carico di Cella Vito ed altri, iscritta al n. 57 del Registro

ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 70 del 21 marzo 1959.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del

Giudice Tomaso Perassi,

udito l'avv. Mario Boneschi, per Cella Vito, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il Pretore di Crema, con l'ordinanza 9 gennaio 1959,

ha rimesso al giudizio della Corte la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento al primo ed ultimo comma dell'art. 41

della Costituzione, del R.D. 2 ottobre 1931, n. 1237, del R.D. 11

agosto 1933, n. 1183, del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, e della

legge 11 febbraio 1952, n. 69, riguardanti i primi due l'istituzione

dell'Ente Nazionale Risi, gli altri il conferimento del grano,

dell'orzo, della segala, del granturco e del risone ai "granai del

popolo";

Considerato che fra i provvedimenti legislativi, per i quali è

proposta la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al

primo ed ultimo comma dell'art. 41 della Costituzione, è indicato il

decreto - legge 2 ottobre 1931, n. 1237 (convertito in legge con

modificazioni con la legge 21 dicembre 1931, n. 1785), il quale non è

più in vigore perché i dieci articoli di cui si componeva sono stati

espressamente "soppressi" dagli artt. 1 e 2 del R.D. 11 agosto 1933, n.

1183, e sostituiti dalle disposizioni 113 di questo ultimo decreto -

legge, di cui gli artt. 4 e 5 sono stati modificati e l'art. 5

"soppresso" dal R.D. 15 ottobre 1936, n. 2151 (convertito in legge 7

giugno 1957 n. 1263);

Considerato che nell'ordinanza del Pretore di Crema non sono

specificate le disposizioni dei provvedimenti legislativi, in essa

indicati, rispetto alle quali è proposta la questione di legittimità

costituzionale;

che, secondo il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.

87, nell'ordinanza, con la quale l'autorità giurisdizionale dispone la

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di

una questione di legittimità costituzionale, debbono essere indicate

le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge viziate

da illegittimità costituzionale (art. 23 lett. a);

che la Corte ha ripetutamente affermato la necessità che tale

esigenza sia osservata (sentenze nn. 18 del 1956, 19 del 1956, 60 del

1957, ordinanze nn. 59 del 1957 e 39 del 1958);

che pertanto è necessario rinviare gli atti al Pretore di Crema

affinché precisi le disposizioni vigenti per le quali è sollevata la

questione di legittimità costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Crema.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELLI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULU - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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