Corte costituzionale

Ordinanza n. 228/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza

emessa il 18 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Cremona sul ricorso di Mariani Gabriele iscritta al n. 147 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 144 dell'anno 1981;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ordinanza in data 18 dicembre 1980 (R. O. n.

147/81) la Commissione tributaria di secondo grado di Cremona ha

sollevato, in riferimento all'art. 53 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella

parte in cui prevede che l'incremento di valore imponibile ai fini

dell'INVIM sia determinato con riguardo al valore venale del bene

anziché al corrispettivo effettivamente versato, quand'anche questo

ultimo sia inferiore al valore di mercato;

considerato che identica questione di legittimità costituzionale

è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 72 del 1982 e che

in ordinanza non vengono addotti motivi diversi o ulteriori rispetto a

quelli già esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore

degli immobili), sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Cremona con ordinanza in

data 18 dicembre 1980 (R.O. n. 147/1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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