Corte costituzionale

Ordinanza n. 227/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/02/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 639/1972
  • art. 28d.P.R. 639/1972
  • art. 51d.P.R. 639/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, primo,

secondo e quarto comma, e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639

("Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche

affissioni"), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1976 dal

Pretore di Venezia, iscritta al n. 1274 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91- bis

dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Finzi Augusto nei

confronti del Comune di Venezia per l'annullamento

dell'ordinanza-ingiunzione con la quale era stato condannato al

pagamento della somma di L. 10.000 per violazione degli artt. 9 e 10

del regolamento comunale per il servizio delle pubbliche affissioni,

il pretore di Venezia, con ordinanza emessa il 25 maggio 1976, ha

sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma,

Cost., degli artt, 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 nella parte in cui subordinano ad una

autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme

di pubblicità ideologica effettuata mediante affissione di

manifesti, senza fine di lucro e a cura diretta degli interessati, in

spazi di propria pertinenza;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel

presente giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha

chiesto che la questione di legittimità costituzionale venga

dichiarata manifestamente infondata sulla base dei principi affermati

da questa Corte con sentenza n. 89 del 1979;

Considerato che il giudice a quo sospetta di illegittimità

costituzionale gli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 53

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, in quanto sottopongono ad

autorizzazione da parte del sindaco e al pagamento di una imposta

anche le affissioni che vengano effettuate a cura dell'interessato in

spazi di sua pertinenza;

che dalla ordinanza di rimessione si deduce, peraltro, che

l'affissione, cui l'ingiunzione opposta nel giudizio a quo si

riferisce, attiene alla violazione degli artt. 9 e 10 del regolamento

comunale per le pubbliche affissioni, e cioè alla affissione di

manifesti in spazi non di pertinenza del privato;

che, pertanto, la questione, nei termini in cui è stata

proposta, appare priva di rilevanza, in quanto l'eventuale

accoglimento della stessa nessun concreto effetto potrebbe spiegare

sul giudizio a quo, nel quale si controverte, non già sulla

violazione delle norme del regolamento comunale concernenti la

richiesta di autorizzazione per l'affissione diretta in spazi

privati, ma sulla violazione delle norme regolamentari concernenti

l'affissione di manifesti, a cura del privato, al di fuori degli

spazi all'uopo predisposti dal Comune o di sua pertinenza;

che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, primo, secondo e

quarto comma, e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 ("Imposta comunale

sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni"), nella parte

in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di

una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuate a

cura diretta degli interessati in spazi di propria pertinenza e senza

fini di lucro, sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Venezia, con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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