Corte costituzionale

Ordinanza n. 225/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1998 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) promossi

con due ordinanze emesse il 6 agosto ed il 7 novembre 1997 dal

pretore di Fermo sui ricorsi riuniti proposti da Parrino Vincenzo ed

altri e da Di Carlo Mario ed altri contro il Ministero di grazia e

giustizia, iscritte ai nn. 677 e 894 del registro ordinanze 1997 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale, dell'anno 1997 e n. 2, prima serie speciale,

dell'anno 1998;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che con ordinanze emesse il 6 agosto e il 7 novembre 1997

il pretore di Fermo, nel corso di due procedimenti promossi da alcuni

giudici di pace per ottenere la condanna del Ministero di grazia e

giustizia al pagamento della indennità giudiziaria prevista a favore

dei magistrati ordinari dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n.

27 (Provvidenze per il personale di magistratura), ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374

(Istituzione del giudice di pace), in quanto tale norma prevede un

compenso che si reputa inadeguato per l'attività svolta dai giudici

di pace;

che le censure del rimettente si basano sulla considerazione

della preminenza costituzionale della funzione giudiziaria e della

rilevanza che l'opera dei giudici di pace assume nell'amministrazione

della giustizia, nonché sull'assunto della impossibilità di

concorrere alla funzione giudiziaria per il cittadino che non fruisca

di redditi diversi e ulteriori rispetto all'indennità che gli

sarebbe corrisposta quale giudice di pace;

che, ad avviso del rimettente, l'inadeguatezza del compenso

costituisce un impedimento di fatto all'esercizio della funzione

giurisdizionale da parte di quei soggetti che non fruiscono di

redditi aggiuntivi, in violazione del principio di eguaglianza, in

quanto si creerebbero due categorie: quella degli abbienti, che

possono concorrere alla funzione giurisdizionale, e quella dei non

abbienti, che sono estromessi da tale funzione, non essendo

percettori di altri redditi e non potendo svolgere altra attività

lavorativa per il gravoso e costante impegno che richiede l'ufficio

di giudice di pace;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per

l'infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi, aventi ad oggetto una medesima

questione, possono essere riuniti per essere decisi con un unico

provvedimento:

che nei giudizi a quibus, come risulta dalle ordinanze di

rimessione, le parti chiedono il pagamento dell'indennità di

funzione giudiziaria, prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio

1981, n. 27;

che il pretore rimettente solleva invece questione di

legittimità costituzionale afferente alla inadeguatezza del compenso

stabilito a favore dei giudici di pace dall'art. 11 della legge n.

374 del 1991;

che la questione, nei termini in cui è posta, è manifestamente

inammissibile, in quanto la denunciata inadeguatezza del compenso

stabilito dall'art. 11 della legge n. 374 del 1991 - che le parti,

per quanto risulta dall'ordinanza, nemmeno prospettano - è del tutto

priva di rilevanza ai fini della decisione sulle domande attrici,

relative all'accertamento della sussistenza del diritto dei giudici

di pace ad ottenere l'indennità attribuita ai magistrati ordinari.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 21

novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), sollevate,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Fermo

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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