Corte costituzionale

Ordinanza n. 225/1995

Altra decisione · depositata il 01/06/1995 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis del

decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia

previdenziale), aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n.

166, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1994 dal Tribunale di

Lecco nel procedimento civile vertente tra l'INPS e la Banca Briantea

s.p.a., iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione della Banca Briantea s.p.a. e

dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Fabio Fonzo per l'INPS e l'Avvocato dello Stato

Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso del giudizio di appello proposto dall'INPS

avverso la sentenza n. 303 del 1993 del Pretore di Lecco, che l'aveva

condannata a restituire alla Banca Briantea la somma di lire

306.472.000 indebitamente riscossa a titolo di contributi

previdenziali, il Tribunale di Lecco, con ordinanza dell'11 marzo

1994, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in

riferimento all'art. 3, secondo (recte: primo) comma, Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis del

decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, aggiunto dalla legge di

conversione 1 giugno 1991, n. 166, nella parte in cui esclude il

diritto alla ripetizione dei versamenti contributivi, effettuati in

epoca anteriore alla data dell'entrata in vigore della legge predetta

(16 giugno 1991), sulle somme versate o accantonate dai datori di

lavoro a favore di gestioni eroganti prestazioni previdenziali ed

assistenziali integrative, in adempimento di contrattazione

collettiva;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata,

letteralmente interpretata, crea una evidente disparità di

trattamento fra situazioni sostanzialmente identiche sulla base di un

dato puramente temporale, cioè a seconda che i contributi

previdenziali ivi previsti siano stati versati prima o dopo la data

di entrata in vigore della legge di conversione oppure non siano

stati pagati affatto;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, non riesce a

razionalizzare tale discriminazione la giurisprudenza della Corte di

cassazione, che interpreta restrittivamente l'irripetibilità dei

versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data suddetta

limitandola alle somme pagate "volontariamente"; anzi, questo

requisito implicito - tratto dalla sentenza n. 885 del 1988 di questa

Corte, relativa all'art. 1, comma 13, della legge 3 marzo 1987, n. 61

- introduce una discriminazione ulteriore fondata su un dato

soggettivo estraneo alla disciplina generale della ripetizione

dell'indebito oggettivo, e comunque non è sufficiente per esonerare

nella specie la Banca Briantea dalla soluti retentio, la

volontarietà non essendo esclusa dalla semplice riserva di

ripetizione formulata all'atto del pagamento.

Considerato che l'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 103

del 1991, in quanto configura un'eccezione rispetto alla nozione

generale di retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge n.

153 del 1969, come precedentemente interpretato da questa Corte

(sentenza n. 427 del 1990) in relazione ai contributi versati dalle

imprese a fondi di previdenza integrativa previsti da contratti

collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, è una norma

innovativa munita di efficacia retroattiva mediante l'autodefinizione

come legge di interpretazione autentica;

che, peraltro, la retroattività viene limitata dall'ultima

parte della disposizione, che attribuisce all'INPS la soluti retentio

dei versamenti contributivi già effettuati anteriormente alla data

di entrata in vigore della legge di conversione, dovendosi

sottintendere, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, il

requisito della "volontarietà", la cui portata è di incerta

definizione;

che, ai fini del giudizio sulla questione proposta

dall'ordinanza in esame - la quale mira a rimuovere il detto limite

alla retroattività della norma - è pregiudiziale valutare la

legittimità costituzionale della norma che, prevedendo la ricordata

retroattività, si pone come la previsione rispetto alla quale la

norma impugnata costituisce l'eccezione;

che, pertanto, risulta necessario sollevare, in riferimento

all'art. 3, 38 e 81 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 166 del

1991, nella parte in cui conferisce efficacia retroattiva all'esonero

dall'obbligo dei contributi previdenziali sulle contribuzioni e somme

ivi considerate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dispone la trattazione davanti a sé della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis del d.-l. 29

marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale),

aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, nella

parte in cui esonera dal pagamento dei contributi di previdenza e di

assistenza sociale - dovuti fino alla data di entrata in vigore

della citata legge di conversione sulle contribuzioni e somme versate

o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme

assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali - i datori di lavoro che alla data suddetta non

abbiano ancora provveduto al pagamento o abbiano adempiuto posteriormente, in riferimento agli artt. 3, 38 e 81 della Costituzione;

Ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare la

questione relativa congiuntamente a quella di cui al numero

precedente;

Ordina che la Cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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