Corte costituzionale

Ordinanza n. 225/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi

con ordinanze emesse il 30 maggio 1988 (nn. 3 ordinanze) dal Pretore

di Modena e il 30 settembre 1988 (nn. 4 ordinanze) dal Pretore di

Bergamo, rispettivamente iscritte ai numeri da 696 a 698 e da 797 a

800 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988 e 2,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti titolari

di pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale dei

coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché di pensione di

vecchiaia a carico del medesimo Fondo - avevano richiesto

l'integrazione al minimo del primo trattamento, il Pretore di Modena,

con due ordinanze di identico contenuto emesse in data 30 maggio

1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,

della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità corrisposta

dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in

caso di cumulo con pensione diretta di vecchiaia a carico della

stessa Gestione, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il

trattamento minimo garantito;

che identica questione è stata sollevata con riguardo

all'ipotesi di contitolarità di pensione di riversibilità e di

pensione d'invalidità, sia dal medesimo Pretore con ordinanza 30

maggio 1988, che dal Pretore di Bergamo con quattro analoghe

ordinanze tutte emesse in data 30 settembre 1988;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o

sostanzialmente analoghe e pertanto possono essere riunite e decise

con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 1144 del 1988, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata

nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione

di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per coltivatori

diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di

invalidità a carico del medesimo Fondo;

che, pertanto, la relativa questione è manifestamente

inammissibile;

che, con la successiva sentenza n. 142 del 1989, l'art. 1,

secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è stato dichiarato

illegittimo con riguardo all'ipotesi di contitolarità di pensione di

riversibilità e pensione di vecchiaia; che, quindi, è

manifestamente inammissibile anche la questione concernente

l'integrazione al minimo del trattamento de quo nell'ipotesi di

cumulo con la pensione di vecchiaia;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9

gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata

dalla Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni

per chi sia titolare di pensione di invalidità a carico della

medesima Gestione, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 1144 del 1988;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9

gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al

minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione

speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per chi sia

titolare di pensione di vecchiaia a carico della medesima Gestione,

già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 142

del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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