Corte costituzionale

Ordinanza n. 221/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con

ordinanze emesse il 27 e il 16 luglio 1998 dal pretore di Cagliari

sui ricorsi proposti da Ndao Modou e da Ndiaye Massylla contro

l'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e

dell'artigianato di Cagliari, iscritte ai nn. 369 e 370 del registro

ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 luglio 1998 (R.O. n. 370

del 1999), il pretore di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli

artt. 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), nella parte in cui "prevede solo la possibilità di

opporre ricorso all'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di

sequestro [...] e non avverso il processo verbale di sequestro";

che il rimettente rileva come la norma denunciata crei una

disparità di trattamento, escludendo "la possibilità di adire, a

scelta del ricorrente, l'autorità giudiziaria o l'autorità

amministrativa, prevista invece per i processi verbali di violazione

a norme del codice della strada [...] in danno di coloro che

subiscono i processi verbali di sequestro, alla luce delle sentenze

della Corte costituzionale n. 255 e n. 311 del 1994 e n. 31 del

1996";

che, con altra ordinanza emessa il 27 luglio del 1998 (R.O.

n. 369 del 1999), lo stesso pretore di Cagliari solleva altra analoga

questione di legittimità costituzionale della medesima norma, in

riferimento agli stessi parametri;

che il rimettente ribadisce come la norma determini una

"disparità di trattamento a vantaggio dei destinatari di processo

verbale di violazione a norme del codice della strada, i quali

possono invece impugnare il processo verbale divenuto titolo

esecutivo e, alla luce dell'interpretazione delle sentenze della

Corte costituzionale n. 311 e n. 255 del 1994 e n. 31 del 1996,

direttamente il processo verbale prima che il medesimo diventi titolo

esecutivo per scadenza dei termini per adire l'autorità

amministrativa";

che, nel giudizio promosso con R.O. n. 370 del 1999, è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la

declaratoria di inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza

della sollevata questione.

Considerato che l'identità della norma sottoposta a scrutinio e

la connessione dei profili censurati in riferimento ai medesimi

parametri impongono la riunione dei giudizi, che vanno pertanto

congiuntamente decisi;

che, in entrambe le ordinanze di rimessione, il giudice a quo

tralascia completamente di enunciare quali siano i termini della

fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, ed in

particolare non specifica in alcun modo le essenziali circostanze di

fatto e l'esatta natura dei provvedimenti sanzionatori opposti;

che la mancata indicazione di detti elementi e, insieme,

l'omessa esplicazione delle ragioni della rilevanza delle sollevate

questioni di legittimità costituzionale precludono a questa Corte

ogni possibilità di valutazione inerente al predetto profilo

preliminare;

che, pertanto, le sollevate questioni devono essere

dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate - in

riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione - dal pretore di

Cagliari, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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