Corte costituzionale

Ordinanza n. 221/1997

Altra decisione · depositata il 03/07/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 25d.P.R. 915/1982

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R.

10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442

relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei

policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai

rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio

1996 dal pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, nel

procedimento penale a carico di Salvagnin Renato ed altro, iscritta

al n. 968 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno

1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene,

nel corso del processo a carico di due imputati della contravvenzione

di cui all'art. 674 cod. pen., per avere provveduto all'incenerimento

di rifiuti speciali previo accatastamento su un'area e accensione dei

medesimi a cielo aperto, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione,

dell'art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle

direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo

smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n.

78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi);

che il giudice a quo, dopo aver ricordato che il suo invito a

contestare agli imputati il reato più grave previsto dall'art. 25

del d.P.R. n. 915 del 1982 non era stato accolto dal pubblico

ministero, il quale aveva mantenuto ferma l'imputazione di cui

all'art. 674 cod.pen. sul presupposto che la condotta sanzionata dal

citato art. 25 postulerebbe comunque l'utilizzazione di un impianto

tecnico, nel caso di specie non verificatasi, dubita della

conformità a Costituzione dello stesso art. 25, come interpretato

dal pubblico ministero, perché in tal modo, in insanabile contrasto

con il principio di eguaglianza, si differenzierebbero "situazioni

sostanzialmente assimilabili ad unità": nell'un caso (smaltimento

attraverso impianto non autorizzato) ricorrerebbe una ipotesi

penalmente sanzionata in maniera più grave che nell'altro caso

(incenerimento a cielo aperto), nel quale l'impatto ambientale

sarebbe senz'altro più rilevante;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, l'art. 25 del d.P.R. n.

915 del 1982, ove interpretato nel senso prospettato dal pubblico

ministero, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 9 della

Costituzione, dal momento che "soltanto lo smaltimento mediante

impianto (idoneo e perciò autorizzato) garantisce la tutela del

paesaggio, nel mentre nella residua ipotesi di smaltimento a cielo

aperto il paesaggio e il patrimonio ambientale conoscerebbero un

rimarchevole arretramento della soglia di tutela";

che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che dalla

soluzione della proposta questione dipenderebbe la esatta

individuazione della fattispecie sottoposta al suo esame;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, posto che la

maggior pericolosità individuata dal legislatore nella condotta di

cui all'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, rispetto a quella

descritta nell'art. 674 cod. pen., costituirebbe esercizio non

censurabile della discrezionalità del legislatore.

Considerato che, successivamente alla proposizione della questione

di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio, è

entrato in vigore il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il

quale, all'art. 56, dispone l'abrogazione dell'intero d.P.R. 10

settembre 1982, n. 915 e, quindi, anche della disposizione impugnata,

dettando al contempo una nuova disciplina sanzionatoria in materia di

rifiuti e, in particolare, delle modalità attraverso le quali viene

effettuato lo smaltimento di essi;

che, pertanto, si rende opportuna la restituzione degli atti al

giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della

questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Vicenza, sezione

distaccata di Thiene.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari