Corte costituzionale

Ordinanza n. 221/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/04/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, della legge

11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso

con ordinanza emessa il 12 novembre 1988 dal Pretore di Lucca nel

procedimento civile vertente tra Fogli Mila Alda Assunta e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 663 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 novembre 1988 (pervenuta

il 13 dicembre 1989) il Pretore di Lucca ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988,

n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), che prevede la

prescrizione quinquennale dei ratei di pensione comunque non posti in

pagamento, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 283 del 1989 ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

che pertanto la sollevata questione va dichiarata manifestamente

inammissibile (cfr. anche ordinanza n. 527 del 1989);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988,

n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), già dichiarato

illegittimo con sentenza n. 283 del 1989, in riferimento agli artt. 3

e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lucca con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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