Corte costituzionale

Ordinanza n. 221/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge

3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza

della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti

degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), in

riferimento all'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 8 agosto 1986, n.

538 (Modalità di liquidazione dei trattamenti di quiescenza a favore

degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

Semplificazione di procedure in materia di pagamento degli stipendi

ai dipendenti dello Stato) promosso con ordinanza emessa l'11

dicembre 1987 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Paparo

Saverio contro il Ministero del Tesoro ed altri, iscritta al n. 711

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 11 dicembre 1987 sul

ricorso di Saverio Paparo (ex dipendente regionale, cessato dal

servizio anteriormente al 30 giugno 1987) avverso il provvedimento

della Direzione generale degli istituti di previdenza presso il

Ministero del tesoro con cui era stato disposto il recupero (ex art.

26 della legge 3 maggio 1967 n. 315) di quote di pensione già

erogategli per errore, la Corte dei conti ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

sia del predetto art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315, "nella

parte in cui non prevede l'irripetibilità dei maggiori assegni alla

stregua di quanto dispone per gli impiegati statali l'art. 206 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092", sia dell'art. 9, ultimo comma, del

d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 "in quanto non prevede la applicazione

retroattiva dell'estensione (come da esso operato) del detto

principio di irripetibilità agli iscritti agli Istituti di

previdenza";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni sollevate;

Considerato che questa Corte ha più volte affermato che "la

situazione dei pensionati degli Istituti di previdenza non è

identica a quella dei pensionati statali per la differenza che

sussiste tra i vari regimi pensionistici, mentre è solo espressione

di una linea di tendenza la loro parificazione" (da ultimo, ordinanze

n. 840 e n. 834 del 1988);

che, conseguentemente, attesa la disomogeneità dei termini

posti a confronto manifestamente infondata va dichiarata la questione

relativa all'art. 26 della legge n. 315 del 1967, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione;

che del pari manifestamente infondata è la questione relativa

all'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. n. 538 del 1986 tendente ad

ottenere l'applicabilità, anche per il passato, del riconosciuto

principio circa l'irripetibilità delle riscosse rate di pensione

(come disposto dall'art. 8 delle stesso d.P.R., che richiama il

citato art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973);

che, infatti, si è altre volte osservato che "è espressione

della discrezionalità legislativa il progressivo miglioramento dei

trattamenti previdenziali, da attuare con gradualità di passaggi",

di modo che "la fissazione di un momento temporale di decorrenza è

inevitabile" (ordinanza n. 671 del 1988);

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale rispettivamente dell'art. 26 legge 3 maggio 1967, n.

315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le

pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro) e dell'art. 9, ultimo

comma, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 (Modalità di liquidazione

dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse

pensioni degli istituti di previdenza. Semplificazione di procedure

in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti dello Stato)

sollevate entrambe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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