Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/2002 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e

2, prima parte, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1

della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso, con Ordinanza emessa

il 11 aprile 2000, dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile

vertente tra Scarponi Renato e l'Azienda ospedaliera Ospedale

Niguarda Ca' Granda, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Scarponi Renato nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Giacinto Favalli per Scarponi Renato e

l'Avvocato dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza dell'11 aprile 2000, il Tribunale di

Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,

commi 1 e 2, prima parte, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a

norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nella parte

in cui viene riconosciuta "la qualifica dirigenziale di primo livello

al personale medico, sulla base delle funzioni nella stessa norma

indicate";

che l'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio

promosso da un dipendente ospedaliero, inquadrato nella qualifica di

dirigente di primo livello, il quale ha chiesto che venga dichiarata

l'illegittimità del licenziamento, disposto nei suoi confronti a

seguito di contestazione disciplinare, con reintegrazione nel posto

di lavoro e condanna al risarcimento del danno, o, in via

subordinata, al pagamento dell'indennità supplementare e

dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre che al risarcimento

del danno;

che, secondo il giudice a quo la disciplina denunciata

attribuirebbe al medico ospedaliero (che espleti le mansioni già

proprie del c.d. aiuto) una qualifica dirigenziale solo formale,

priva dei poteri e delle responsabilità proprie del dirigente e

comportante esclusivamente la conseguenza negativa del difetto di

stabilità reale del rapporto di lavoro;

che il rimettente - nel rilevare che, nella specie,

l'attribuzione della qualifica di dirigente, in via legislativa,

esclude l'applicabilità di quella giurisprudenza secondo la quale

anche lo pseudo-dirigente o dirigente convenzionale gode della

medesima garanzia di stabilità degli altri lavoratori - reputa

violata, in primo luogo, la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al

Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in

materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale), volta a configurare unitariamente il rapporto di

lavoro del pubblico impiego e della sanità, anche con riferimento ai

dirigenti, come dovrebbe evincersi dal rinvio dell'art. 1, comma 1,

lettera q), alle disposizioni del successivo art. 2;

che, in particolare, le norme sospettate di

incostituzionalità, distaccandosi dal paradigma delineato nel

predetto art. 2, contemplerebbero, per il dirigente medico di primo

livello, requisiti non identificativi di una professionalità

adeguata ed estranei ai poteri di direzione, vigilanza e controllo

indicati dalla legge delega;

che, d'altra parte, ad avviso del rimettente, anche ad

interpretare quest'ultima come attributiva, per il legislatore

delegato, del potere di configurare il dirigente medico in maniera

diversa ed autonoma rispetto al restante settore del pubblico

impiego, sussisterebbe egualmente un profilo di eccesso di delega,

avendo le disposizioni oggetto di censura disciplinato anche livelli

dirigenziali inferiori a quello apicale, senza considerare che "la

legge delega si è limitata a demandare al Governo il compito di

configurare il solo ruolo dei dirigenti apicali";

che, infine, secondo l'ordinanza, pur a ritenere che la legge

delega abbia attribuito il potere di disciplinare i livelli

dirigenziali inferiori, sussisterebbe, comunque, un contrasto con la

stessa legge, nella parte in cui viene tracciata una figura di

dirigente priva di qualsiasi elemento di responsabilità;

che, quale ulteriore censura, il rimettente lamenta la

violazione dell'art. 3 della Costituzione, posto che le disposizioni

denunciate, con l'attribuire la qualifica di dirigente a lavoratori

che sostanzialmente non lo sono, finiscono "per far derivare effetti

(la mancanza di stabilità del rapporto) identici a rapporti di

lavoro profondamente e qualitativamente diversi", nell'ambito dei

quali rientrano, dunque, "lavoratori che sono veri e propri alter ego

dell'imprenditore e lavoratori che, pur dotati di elevata

professionalità, non dispongono nemmeno di funzioni direttive";

che si è costituito il ricorrente nel giudizio principale,

il quale ha concluso per l'ammissibilità e la fondatezza della

questione, ribadendo, poi, le stesse conclusioni nella memoria

presentata nell'imminenza dell'udienza;

che è intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale, precisando le proprie richieste in sede di

discussione orale, ha concluso per l'inammissibilità ovvero, in

subordine, per l'infondatezza della questione.

Considerato che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il

giudizio principale ha ad oggetto l'asserita illegittimità del

licenziamento e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro

richiesta da un medico ospedaliero, inquadrato con qualifica di

dirigente di primo livello, licenziato in seguito a contestazione

disciplinare;

che, avuto riguardo all'oggetto della controversia pendente

innanzi al rimettente, e cioè la legittimità o meno del

licenziamento disposto nei confronti del ricorrente, è da ritenere

che ad esso restino completamente estranee le disposizioni

denunciate, che non concernono, in alcun modo, la disciplina del

recesso del datore di lavoro, bensì l'assetto della dirigenza del

ruolo sanitario e, segnatamente, l'articolazione dei livelli di

inquadramento e l'attribuzione delle relative funzioni;

che, dunque, non trattandosi di disposizioni delle quali il

giudice è tenuto a fare applicazione per la definizione del caso

innanzi a lui pendente, difetta il requisito della rilevanza della

questione, da ritenere sussistente solo quando la controversia non

possa essere decisa indipendentemente dalla risoluzione

dell'incidente di costituzionalità;

che, pertanto, la questione è da reputare manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, prima parte,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge

23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76

della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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