Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26legge 429/1982
  • art. 16legge 429/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 (recte: art.

26) del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7

agosto 1982, n. 516, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dalla Commissione

Tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Micoli

Onorio contro l'Ufficio I.V.A. di Udine, iscritta al n. 439 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 16 novembre 1987 dalla Commissione

Tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Micoli

Onorio contro l'Ufficio I.V.A. di Udine, iscritta al n. 440 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 (R.O. n. 439

del 1989), la Commissione Tributaria di secondo grado di Udine, nel

giudizio tra Micoli Onorio e l'Ufficio I.V.A. di Udine, avente ad

oggetto la rettifica della dichiarazione annuale dei redditi relativa

all'anno 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,

con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in

cui consente la notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica

da parte dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione

della dichiarazione integrativa anziché sino a quella di entrata in

vigore dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982;

che, secondo la Commissione remittente, sarebbero violati gli

artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, conferendosi all'Ufficio

finanziario la facoltà di notificare l'accertamento oltre la data di

entrata in vigore del decreto-legge in esame, purché anteriormente

alla dichiarazione integrativa, lo si lascerebbe arbitro di

determinare una situazione più o meno favorevole per il

contribuente, consentendogli o no di godere della definizione

agevolata, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza

e di corretto funzionamento della pubblica amministrazione;

che la stessa Commissione Tributaria ha sollevato identica

questione sempre nel giudizio tra Micoli Onorio e l'Ufficio I.V.A. di

Udine relativamente alla dichiarazione per l'anno 1979 (R.O. n. 440

del 1989);

che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

concludendo per la inammissibilità o la manifesta infondatezza della

questione;

Considerato che i due giudizi prospettano la stessa questione per

cui, per la evidente connessione, possono essere riuniti e decisi con

un unico provvedimento;

che la stessa questione è stata dichiarata non fondata

(sentenza n. 575 del 1988) e successivamente manifestamente infondata

(ordinanze nn. 1075 del 1988, 119, 121 e 518 del 1989);

che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla

Commissione Tributaria di secondo grado di Udine con le ordinanze

indicate in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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