Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

della Regione Siciliana 28 aprile 1954, n.11 (Sgravi fiscali per le

nuove costruzioni edilizie), richiamato dall'art. 1 della legge della

Regione Siciliana 18 ottobre 1954, n. 37 e successive proroghe,

promossi con n. 7 ordinanze emesse il 28 maggio 1981 dalla

Commissione tributaria di 2° grado di Catania, iscritte ai nn. 109,

110, 111, 112, 113, 114 e 115 del registro ordinanze 1982 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 dell'anno

1982;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe la Commissione

tributaria di secondo grado di Catania ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 36

dello Statuto della Regione siciliana, dell'art. 9 della l.r.

siciliana 28 aprile 1954 n. 11, richiamato dall'art. 1 della l.r.

siciliana 18 ottobre 1954 n. 37 e successive proroghe, secondo cui è

prescritta la decadenza dal beneficio della esenzione fiscale

venticinquennale per le nuove costruzioni edilizie che, fra l'altro,

non siano conformi ai piani regolatori e di ricostruzione, alle leggi

ed ai regolamenti edilizi nonché alle prescrizioni della licenza di

costruzione;

Considerato che la potestà legislativa concorrente nella materia

de qua attribuita alla Regione siciliana consente l'emanazione di

leggi di esenzione da tributi, purché queste trovino riscontro nella

legislazione nazionale e rispondano, a un tempo, alle speciali

necessità del suo territorio (cfr., sentenza n. 158 del 1973);

che, in particolare, la condizione posta dalla normativa

regionale circa la conformità delle costruzioni agli strumenti

urbanistici ha per scopo evidente di rafforzare la tutela di ordinato

sviluppo nell'area, in conformità con un evidente interesse

specifico della Regione;

che pertanto irrilevanti risultano possibili differenze con la

normazione statale;

che in conseguenza la questione si prospetta manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 della l. r. siciliana 28 aprile 1954 n.

11, richiamato dall'art. 1 l.r. siciliana 18 ottobre 1954 n. 37

(Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie) e successive

proroghe, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Catania, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 36 Statuto della Regione

siciliana, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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