Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l.

20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per

i minorenni), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 dal

Tribunale per i minorenni di Napoli nel procedimento penale a carico di

Ciaramella Salvatore, iscritta al n. 576 del registro ordinanze del

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del

22 febbraio 1978.

Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 il tribunale

per i minorenni di Napoli ha deferito a questa Corte, su istanza di

parte, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3 e 25 della Costituzione, dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934,

n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni),

convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, "in

quanto l'applicazione giurisprudenziale di tale norma attua una netta

disparità di trattamento in danno dei minori, comportando, specie per

effetto delle nuove norme in materia di concorso formale e di reato

continuato, la sottoposizione del minore stesso ad un doppio giudizio

con intuibili conseguenze sia nell'erogazione delle pene, sia

nell'onere della difesa".

Considerato che l'ordinanza di rimessione non svolge alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio di provenienza,

della dedotta questione di legittimità costituzionale, né contiene il

menomo riferimento alla concreta fattispecie;

che a tale carenza non può sopperire la semplice indicazione in

essa racchiusa, che trattasi di eccezione sollevata dalla difesa

dell'imputato, restando anche in tal caso insoddisfatta la fondamentale

esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito

regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle questioni di

legittimità costituzionale deferite alla Corte: esigenza cui è

preordinato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale

prescrive appunto che il giudice a quo riferisca nell'ordinanza di

rimessione i termini ed i motivi dell'istanza con cui fu sollevata la

questione;

che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo, ordinanze n. 202, n. 203 e n. 212 del 1982),

dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione per assoluta

carenza di motivazione in punto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n.

1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni),

convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, con

l'ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 (R.O. n. 576 del 1977) dal

tribunale per i minorenni di Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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