Corte costituzionale

Ordinanza n. 219/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 64,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1999 dal

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione II, sul

ricorso proposto da E.C. ed altri contro la Direzione provinciale del

Tesoro di Palermo ed altro, iscritta al n. 621 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di V.A. ed altri nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato Sergio Agrifoglio per V.A. ed altri e l'Avvocato

dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

sezione II, ha sollevato, con ordinanza del 3 giugno 1999, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 64, della legge 24

dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), in

riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione;

che, nel giudizio principale, i ricorrenti, tutti magistrati

ordinari, hanno impugnato le note della Direzione provinciale del

Tesoro di Palermo aventi ad oggetto la comunicazione

dell'accertamento di un debito imponibile "per conguaglio stipendio"

e del "recupero" del relativo importo "ai sensi e con le modalità

previste dall'art. 10, secondo comma", della legge 6 agosto 1984,

n. 425, mediante "congelamento" della progressione in carriera;

che le somme in oggetto erano state corrisposte ai ricorrenti

in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale

della Sicilia del 24 ottobre 1984, n. 2363, che aveva loro

riconosciuto ex lege 2 aprile 1979, n. 97 il diritto a sei scatti

figurativi sullo stipendio base della qualifica posseduta al 1o

gennaio 1979, sentenza passata in giudicato successivamente

all'entrata in vigore della legge n. 425 del 1984, il cui art. 10,

secondo comma, ha stabilito che gli importi a qualsiasi titolo

erogati o da erogare "in esecuzione di provvedimenti giudiziali

passati in giudicato che hanno pronunciato su domande" fondate, tra

l'altro, sull'applicazione della legge n. 97 del 1979 "sono

riassorbiti con la normale progressione economica nelle funzioni, ed

inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a

conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita";

che, ad avviso del giudice a quo la fattispecie in esame

sarebbe disciplinata dall'art. 10, secondo comma, della legge n. 425

del 1984, in quanto l'art. 3, comma 64, della legge n. 537 del 1993

ha stabilito che detta norma "si interpreta nel senso che si applica

anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data

successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto

1984, n. 425";

che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, la norma

impugnata violerebbe gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione,

recando vulnus ai principi della divisione dei poteri e della tutela

giurisdizionale dei diritti e degli interessi, in quanto non

stabilisce una regola astratta, ma "esercita in sostanza una funzione

provvedimentale concreta", incidendo "sugli effetti già prodotti

dall'esercizio della funzione giurisdizionale", così da

"neutralizzare del tutto - e sostanzialmente vanificare - gli effetti

di giudicati già formatisi e addirittura anche già eseguiti";

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza

della questione;

che, ad avviso della difesa erariale, la censura, così come

sollevata dal Tribunale amministrativo regionale, riguarderebbe

l'art. 10, secondo comma, della legge n. 425 del 1984, in riferimento

agli stessi parametri e per gli stessi motivi già esaminati dalla

Corte in numerose decisioni (tra le altre: sentenza n. 413 del 1988,

ordinanza n. 469 del 1992), che hanno dichiarato non fondata o

manifestamente infondata la questione ora nuovamente proposta, in

considerazione della finalità perequativa realizzata da detta legge

e della strumentalità del riassorbimento rispetto allo scopo di

evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si

sommino con i trattamenti attribuiti da questa stessa legge;

che si sono altresì costituiti quattro dei cinque ricorrenti

nel processo principale, i quali hanno chiesto l'accoglimento della

questione, svolgendo argomenti in larga misura coincidenti con quelli

contenuti nell'ordinanza di rimessione e deducendo, inoltre, che la

norma impugnata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 1 del

protocollo n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4

agosto 1955, n. 848;

che all'udienza pubblica l'Avvocatura e le parti private

hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle

difese scritte.

Considerato che il sindacato della Corte è in questa sede

limitato ai parametri costituzionali indicati nell'ordinanza di

rimessione, poiché non possono essere presi in considerazione

profili di costituzionalità dedotti dalle parti ovvero riferiti a

parametri non fatti propri dal giudice a quo (per tutte, ordinanza

n. 44 del 2001, sentenza n. 330 del 1999);

che il rimettente impugna formalmente l'art. 3, comma 64,

della legge n. 537 del 1993, ma svolge argomentazioni con le quali

viene in sostanza a censurare l'art. 10, secondo comma, della legge

n. 425 del 1984, eccependo che, a suo avviso, il meccanismo del

riassorbimento degli importi retributivi attribuiti da sentenze

passate in giudicato si porrebbe in contrasto con gli artt. 24, 103 e

113 della Costituzione;

che quest'ultima norma, in riferimento agli stessi parametri

e sotto gli stessi profili indicati dal giudicea quo è stata più

volte scrutinata da questa Corte, la quale ha dichiarato la relativa

questione non fondata o manifestamente infondata, affermando che la

disposizione è inserita all'interno di una legge diretta a stabilire

l'equilibrio delle retribuzioni per tutte le categorie di magistrati

e concorre a realizzare una "generale finalità perequativa" così

precludendo situazioni retributive a loro volta riproduttive di

disparità non tollerabili (sentenza n. 413 del 1988; ordinanze

n. 915 del 1988; n. 1047 del 1988; n. 501 del 1991; n. 253 del 1992;

n. 469 del 1992);

che, secondo la giurisprudenza costituzionale, qualora il

legislatore disponga "un riassorbimento di quanto già conseguito,

senza incidere su quanto già corrisposto per effetto della sentenza,

bensì eliminando, con il meccanismo della gradualità temporale

proprio del riassorbimento economico, esiti privilegiati di

trattamento economico" i parametri indicati dal rimettente non

possono ritenersi lesi e non è configurabile né lo svuotamento del

contenuto del giudicato, né l'impiego della funzione legislativa per

invadere l'ambito riservato dalla Costituzione alla funzione

giudiziaria (sentenza n. 409 del 1995);

che al legislatore non è precluso, eventualmente anche in

sede di interpretazione autentica, di modificare sfavorevolmente la

disciplina di determinati trattamenti economici, purché ciò avvenga

in modo non irrazionale o arbitrario, come appunto è accaduto nel

caso in esame, in considerazione della finalità perequativa

realizzata dalla norma e delle modalità del riassorbimento degli

effetti economici derivanti dalle sentenze passate in giudicato

(sentenza n. 374 del 2000);

che la questione è pertanto manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 64, della legge 24

dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),

sollevata, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

sezione II, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari