Corte costituzionale

Ordinanza n. 219/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/06/1996 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo

civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,

n. 353, relativa al medesimo processo) e degli artt. 1 e 2 del

decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo

civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990 n.

353, relativa al medesimo processo) promossi con le ordinanze emesse

il 28 settembre 1995 dal giudice di pace di Parma, il 14 novembre

1995 dal giudice di pace di Pisa, il 20 novembre 1995 (n. 2

ordinanze) dal giudice di pace di Chioggia e il 25 settembre 1995 (n.

2 ordinanze) del giudice di pace di Ravenna, rispettivamente iscritte

al n. 843 del registro ordinanze 1995, ed ai nn. 38, 132, 133, 179 e

235 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995, e nn.

6, 8, 10 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Renato Granata.

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Torelli Paolo

avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto per il pagamento

di sanzione amministrativa a seguito di infrazione al codice della

strada il giudice di pace di Parma, con ordinanza del 28 settembre

1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 25, 77 e 97 della

Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, che ha

modificato la competenza per materia del giudice di pace escludendola

per le cause di opposizione alle ingiunzioni, di cui alla legge n.

689 del 1981 e per le opposizioni alle sanzioni amministrative di cui

all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990;

che secondo il giudice rimettente può ravvisarsi la violazione

del buon andamento dell'amministrazione pubblica riferito

all'amministrazione della giustizia;

che inoltre appare violato il principio di eguaglianza in ragione

del diverso regime processuale applicabile ratione temporis quanto

alla competenza per materia;

che vi sarebbe poi violazione del principio del giudice naturale

(art. 25 della Costituzione); e sarebbe altresì leso l'art. 77 della

Costituzione non sussistendo i presupposti d'urgenza e di necessità

del decreto-legge censurato;

che nel corso del giudizio promosso da Romoli Carla per il

pagamento di un credito pecuniario il giudice di pace di Pisa, con

ordinanza del 14 novembre 1995, ha sollevato - in riferimento

all'art. 77, secondo e terzo comma, della Costituzione - questione

incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, allegando l'insussistenza dei

motivi di urgenza che legittimano la decretazione di urgenza;

che nel corso di due giudizi civili di opposizione ad

ordinanza-ingiunzione il giudice di pace di Chioggia, con due

distinte ordinanze del 20 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 76, 77 e 97 della Costituzione questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art.1 del decreto-legge 21 giugno

1995, n. 238, citato;

che in particolare il giudice rimettente denuncia la mancanza dei

requisiti di urgenza e necessità per l'emanazione del decreto-legge,

nonché la violazione del principio del buon andamento

dell'amministrazione;

che nel corso di due giudizi civili (non meglio precisati) il

giudice di pace di Ravenna, con due distinte ordinanze del 25

settembre 1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 77 e 97

della Costituzione, questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347,

cit., denunciando la mancanza dei requisiti di urgenza e necessità

per l'emanazione del decreto-legge, nonché la violazione del

principio del buon andamento dell'amministrazione;

che in tutti i giudizi (eccettuato il primo) è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che le questioni

sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per connessione

oggettiva;

che le questioni, come poste dai giudici rimettenti, sono

manifestamente inammissibili sotto plurimi profili;

che il giudice di pace di Chioggia non specifica sufficientemente

l'oggetto delle controversie pendenti, nel corso delle quali ha

sollevato l'incidente di costituzionalità, riferendo genericamente

trattarsi di opposizione ad ordinanza ingiunzione sicché risulta non

adeguatamente motivata, né apprezzabile, la rilevanza delle

questioni;

che l'indicazione di tale oggetto è del tutto omessa dal giudice

di pace di Ravenna;

che il giudice di pace di Parma e quello di Pisa (non

diversamente peraltro da quello di Chioggia) impugnano

rispettivamente il decreto-legge n. 238 del 1995 ed il decreto-legge

n. 347 del 1995 dopo la loro decadenza per mancata conversione,

sicché al momento delle ordinanze di rimessione le disposizioni

censurate non erano più in vigore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno

1995, n.238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla

disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa

al medesimo processo) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 76,

77 e 97 della Costituzione, dai Giudici di pace di Parma e Chioggia

con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 9

agosto 1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla

disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa

al medesimo processo) sollevate, in riferimento agli artt. 77 e 97

della Costituzione, dai Giudici di pace di Pisa e Ravenna con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1996.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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