Corte costituzionale

Ordinanza n. 218/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/04/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge

20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti

pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente);

dell'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per

l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno

1980), conv. nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e dell'art. 4 della

legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine

rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza

emessa il 20 ottobre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per

il Lazio sul ricorso proposto da Lupini Orazio contro l'Associazione

della Croce Rossa Italiana, iscritta al n. 654 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Lupini Orazio nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio -

nel corso di un giudizio promosso da un ex dipendente della C.R.I.,

il quale chiedeva la riliquidazione dell'indennità di anzianità

tenendo conto, nella base di calcolo, dell'indennità integrativa

speciale - con ordinanza 20 ottobre 1988 (R.O. n. 654 del 1989), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell' art. 13

della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprende

l'indennità integrativa speciale tra gli emolumenti computabili ai

fini dell'indennità di anzianità, nonché dell'art. 3 (rectius 2)

del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio

1980, n. 299 e dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella

parte in cui escludono, nei confronti dei dipendenti degli enti

pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, la computabilità, nella

misura e con le decorrenze ivi previste, dell'indennità integrativa

speciale ai fini dell'indennità di anzianità;

Considerato che la questione è stata sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sotto il profilo che il

trattamento così fatto ai dipendenti degli enti di cui alla legge n.

70 del 1975 sarebbe discriminatorio e ingiustificatamente deteriore

rispetto a quello relativo ai lavoratori privati ed a quelli iscritti

all'I.N.A.D.E.L. e lederebbe il principio di proporzionalità tra

retribuzione e trattamento di quiescenza;

che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e poi

manifestamente inammissibili), in relazione agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, censurandosi scelte riservate alla discrezionalità

legislativa, altre questioni di legittimità costituzionale

riguardanti la esclusione dal computo, ai fini dell'indennità di

buonuscita dei dipendenti statali e dei dipendenti delle Ferrovie

dello Stato, dell'indennità integrativa speciale (sentenza n.

220/1988; ordinanze n. 143/1990; n. 419/1989; nn. 641, 869, 1070 e

1072 del 1988);

che, sulla base di tale indirizzo, anche la questione in esame

va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo di esclusiva

competenza del legislatore determinare, in relazione alla struttura

complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e

pensionistici, nell'ambito di ciascun sistema retributivo e

previdenziale, la misura dei vari tipi d'indennità dovute al

dipendente al termine del rapporto di lavoro, non essendo

comparabile, a detto fine, la posizione dei dipendenti degli enti

pubblici di cui alla legge n. 70/1975, con quella dei dipendenti

privati, né con quella dei dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L.,

appartenendo essi a sistemi differenziati;

che, pertanto, l'omogeneizzazione dei trattamenti è compito del

legislatore, al quale va reiterato il pressante invito formulato da

questa Corte nella coeva ordinanza n. 143 del 1990;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975,

n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del

rapporto di lavoro del personale dipendente); dell'art. 2 del

decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attività gestionale

e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), conv. nella legge 7

luglio 1980, n. 299; dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297

(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia

pensionistica), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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