Corte costituzionale

Ordinanza n. 218/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/1986 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, legge 20

settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense)

promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1985 dal Pretore di

Firenze nel procedimento civile vertente tra Soldani Benzi Paolo e

Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori,

iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/1 serie spec. dell'anno

1986.

Visto l'atto di costituzione della Cassa Nazionale Previdenza e

Assistenza Avvocati e Procuratori, nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile vertente tra

Soldani Benzi Paolo e la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza

Avvocati e Procuratori, il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il

21 febbraio 1985 (R.O. n. 157/1986), ha sollevato d'ufficio questione

di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 20 settembre

1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte

in cui esclude dalla base pensionabile i contributi di cui alla tabella

E della legge 22 luglio 1975, n. 319, osservando testualmente che la

suddetta norma "appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione

nonché con il c.d. princi'pio di ragionevolezza" e che "la questione

è rilevante ai fini del decidere";

che si sono costituiti la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza

Avvocati e Procuratori ed il Presidente del Consiglio dei ministri,

sollecitando la declaratoria di infondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza si limita ad affermare apoditticamente

la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi accenno ai fatti di

causa;

che, pertanto, non risulta osservata la prescrizione dell'art. 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di

esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;

che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte (cfr. ordd. n. 109 del 1985 e n. 69 del 1986), la questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25 della legge 20 settembre 1 980, n. 576

(Riforma del sistema previdenziale forense); sollevata, in riferimento

all'art. 3 Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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