Corte costituzionale

Ordinanza n. 217/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/05/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 52r.d. 1038/1933
  • art. 53r.d. 1038/1933
  • art. 54r.d. 1038/1933

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54

del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del

regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti),

promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1991 dalla Corte dei conti

- Sezione seconda giurisdizionale, nel giudizio per quote inesigibili

promosso dalla S.p.A. Banco di Chiavari e della Riviera Ligure nei

confronti del Ministero delle finanze, iscritta al n. 36 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Banco di Chiavari e

della Riviera Ligure;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 luglio 1991 (pervenuta alla

Corte costituzionale il 23 gennaio 1992) dalla Corte dei conti -

Sezione seconda giurisdizionale, sul ricorso proposto dalla S.p.a.

Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, è stata sollevata

questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 52,

53 e 54 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del

regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti),

in riferimento all'art. 24 della Costituzione: in particolare, l'art.

52 "nella parte in cui non prevede che il ricorso sia notificato al

ministero delle finanze; l'art. 53, nella parte in cui non prevede

che il decreto di fissazione d'udienza, con il termine utile per le

parti per il deposito degli atti, sia parimenti notificato alla

medesima autorità pubblica; l'art. 54, secondo comma, nella parte in

cui non prevede che anche il Ministro delle finanze o l'autorità

amministrativa che abbia adottato il provvedimento censurato sia

avvertita del deposito a cura della segreteria per prendere visione

degli atti depositati e ritirarne copia";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione, identica nei riferimenti e negli

argomenti dedotti, è stata dichiarata inammissibile con sentenza n.

65 del 1992, spettando al legislatore "stabilire, infatti, nella

discrezionalità delle scelte se le configurazioni procedimentali

attuali vadano rimosse e sostituite e con quali conseguenze

sull'intero sistema";

che, non ravvisandosi nuove prospettazioni ovvero ragioni tali

da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va

dichiarata la manifesta inammissibilità della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regio decreto

13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura

per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), in riferimento all'art.

24 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti - Sezione

seconda giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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