Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/1995

Altra decisione · depositata il 31/05/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Napoli nei confronti del Ministro dell'interno e del Ministro di

grazia e giustizia, in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del

decreto 24 novembre 1994, n. 687 (Regolamento recante norme dirette

ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione

di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di

attuazione), emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il

Ministro di grazia e giustizia, con ricorso depositato in Cancelleria

il 20 aprile 1995 ed iscritto al n. 55 del registro ammissibilità

conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Napoli, con ricorso depositato il 20 aprile 1995, ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro dell'interno e

del Ministro di grazia e giustizia in relazione al decreto 24

novembre 1994, n. 687 (Regolamento recante norme dirette ad

individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di

coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di

attuazione), emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il

Ministro di grazia e giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 294 del 17 dicembre 1994;

che, in particolare, il ricorrente chiede che questa Corte,

ritenuto ammissibile il conflitto, annulli gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e

8 del citato decreto, i quali, a suo avviso, "incidono nella sfera

delle attribuzioni del pubblico ministero, quali a lui riconosciute

dalla Carta costituzionale, e violano gli articoli 13, 101, secondo

comma, 104, 108 e 112 di tale Carta, sia sotto l'aspetto di

interferenze e condizionamenti frapposti all'indipendenza ed

autonomia della magistratura e all'esercizio dell'attività

giudiziaria, sia sotto quello della violazione di norme primarie,

come quelle delle preleggi, dell'Ordinamento giudiziario, per le

quali è fatta espressa riserva di legge dall'articolo 108 della

Costituzione, e del codice processuale penale, alcuni articoli del

quale sono stati modificati o derogati da tale regolamento";

che, ai fini dell'ammissibilità del conflitto, il ricorrente

sostiene che, nella specie, la legittimazione attiva debba essere

riconosciuta al pubblico ministero, quale organo competente a

dichiarare la volontà del potere cui appartiene, tenuto anche conto

che l'attività del pubblico ministero si presenta, sotto molteplici

aspetti, con caratteri squisitamente propri, autonomi e decisori, che

anch'esso è una "autorità giudiziaria" e che la funzione requirente

(art. 112 della Costituzione) è ricompresa tra le attribuzioni

riferibili al potere giudiziario;

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata

preliminarmente a decidere con ordinanza in camera di consiglio,

senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto

esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza, con riferimento alla presenza dei requisiti, soggettivi

ed oggettivi, richiamati nel primo comma del medesimo art. 37;

che, per quanto concerne i requisiti soggettivi, va

innnanzitutto riconosciuta - come questa Corte ha più volte

affermato (cfr. sentenze nn. 462, 463 e 464 del 1993) - la

legittimazione del pubblico ministero a sollevare conflitti di

attribuzione, in quanto organo al quale, nel complesso del potere

giudiziario, è attribuita, ai sensi dell'art. 112 della

Costituzione, la titolarità diretta ed esclusiva delle attività

d'indagine finalizzate all'esercizio obbligatorio dell'azione penale;

che, in ordine alla proposizione del ricorso nei confronti del

Ministro dell'interno, deve escludersi che la legittimazione passiva

spetti al Ministro medesimo, in quanto va ribadito che le

attribuzioni dei singoli ministri non assumono uno specifico rilievo

costituzionale nei rapporti con gli organi giurisdizionali, se non

nelle ipotesi delle competenze direttamente ed esclusivamente

conferite al Ministro di grazia e giustizia in base agli artt. 107,

secondo comma, e 110 della Costituzione (cfr. sentenze nn. 383 del

1993, 379 del 1992, 150 del 1981);

che la legittimazione a resistere va, invece, riconosciuta al

Governo della Repubblica, abilitato a prendere parte ai conflitti tra

i poteri dello Stato in base alla configurazione dell'organo statuita

nel primo comma dell'art. 95 della Costituzione, ed al quale l'atto

impugnato deve ritenersi imputabile;

che va, inoltre, esclusa la legittimazione passiva del Ministro

di grazia e giustizia, in quanto nella specie il suo intervento si è

inserito nella fase preparatoria dell'atto, la cui titolarità, ai

fini che qui interessano, va pertanto attribuita essenzialmente al

Ministro dell'interno;

che, per quanto concerne i requisiti oggettivi, viene

prospettata dal ricorrente la lesione della sfera di attribuzioni

costituzionalmente spettante al pubblico ministero - individuata

negli artt. 13, 101, 104, 108 e 112 della Costituzione -, ad opera di

un atto del potere esecutivo;

che, in conclusione, in questa fase delibativa, il ricorso va

dichiarato ammissibile nei confronti del Governo, salva ed

impregiudicata la pronuncia definitiva anche sul punto relativo

all'ammissibilità;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti

del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio

dei ministri, proposto dal Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Napoli;

Dispone che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al ricorrente, e che, a cura dello stesso

ricorrente, il ricorso e l'ordinanza siano notificati al Governo

della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei

ministri, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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