Corte costituzionale

Ordinanza n. 212/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/1992 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R.

20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali) e dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di

trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad

essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito,

con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso con

ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dal Tribunale Amministrativo

Regionale della Calabria sul ricorso proposto da Pisano Francesco

contro la Regione Calabria ed altra, iscritta al n. 722 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento promosso dal dott. Francesco Pisano,

Direttore Amministrativo Capo Servizio presso la U.S.L. 19 di

Chiaravalle Centrale, avverso il provvedimento con il quale il

CO.RE.CO. aveva annullato la delibera della predetta U.S.L. di

trattenimento in servizio del ricorrente fino al compimento del

settantesimo anno di età, il T.A.R. della Calabria, con ordinanza

del 18 aprile 1991 (R.O. n. 722 del 1991), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979,

n. 761 e dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27

dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28

febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui dette norme non prevedono

anche per il personale delle Unità Sanitarie Locali avente qualifica

dirigenziale l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 15,

secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 ed all'art.

10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,

convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417,

che prevedono il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno

di età del personale ivi contemplato per conseguire il massimo della

pensione;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme censurate, siccome

prive di razionalità e determinatrici di ingiustificata disparità

di trattamento, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione e,

inoltre, violerebbero l'art. 38, secondo comma, della Costituzione,

in quanto non assicurerebbero ad una categoria di lavoratori un

adeguato trattamento previdenziale e di fine rapporto;

che nel giudizio ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale

dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 440 del 1991, ha

già dichiarato non fondata analoga questione, in base al principio

per cui, nel vigente quadro di riferimento normativo, non è

configurabile una regola generale, per tutti i pubblici dipendenti,

di collocamento a riposo oltre il limite del sessantacinquesimo anno

per il conseguimento del massimo trattamento pensionistico, ma solo

la sussistenza di deroghe a favore di determinate categorie, disposte

dal legislatore in virtù di discrezionale apprezzamento delle

ragioni varie e diverse che di volta in volta si presentano per

ciascuna di esse (v. anche ord. n. 98 del 1992);

che non sono dedotti argomenti o motivi nuovi per una diversa

decisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761

(Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e

dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decretolegge 27 dicembre

1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento

economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento

agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, con ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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