Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/2002 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di

Cavallino-Treporti), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 2000

dal Tribunale di Venezia, iscritta al n. 27 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento della Regione Veneto e del Comune di

Cavallino-Treporti;

Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Luigi Manzi per la Regione Veneto, Mario

Bertolissi, Paolo Piva e Luigi Manzi per il Comune di

Cavallino-Treporti.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 luglio 2000, pervenuta a

questa Corte l'8 gennaio 2001, il tribunale di Venezia, nel corso di

un procedimento penale per reato in materia urbanistico-edilizia, ha

sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 133 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale della legge della Regione

Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di

Cavallino-Treporti);

che il remittente premette che nel procedimento penale

davanti ad esso pendente ha depositato dichiarazione di costituzione

di parte civile il Comune di Cavallino-Treporti (Provincia di

Venezia), nel cui territorio si trovano le opere edilizie

asseritamente abusive, e che il difensore dell'imputato ha chiesto al

Tribunale di sollevare la predetta questione di legittimità

costituzionale sulla legge regionale istitutiva dello stesso Comune,

affinché, qualora essa venga accolta da questa Corte, nel giudizio a

quo sia esclusa la parte civile siccome soggetto giuridicamente

inesistente;

che il remittente afferma la rilevanza della questione

sull'assunto di dover "valutare l'ammissibilità della costituzione

di parte civile del suddetto Comune nel procedimento in corso e

quindi la legittimità degli stessi provvedimenti istitutivi del

nuovo ente locale";

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo

afferma che la legge che ha istituto il Comune di Cavallino-Treporti,

per scorporo dal territorio del Comune di Venezia, è stata approvata

a seguito di un referendum svoltosi solo fra la popolazione residente

nel territorio scorporato, e non fra tutta la popolazione del Comune

di Venezia, e ciò in conformità al disposto dell'art. 6, comma 1,

della legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25:

disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto

con gli articoli 133 e 3 della Costituzione, dalla sentenza n. 94 del

2000 di questa Corte; e che, pertanto, ricorrerebbero le stesse

ragioni di illegittimità costituzionale che hanno condotto questa

Corte a dichiarare altresì, con la stessa sentenza, come "logica

conseguenza" della illegittimità del citato art. 6 della legge

regionale n. 25 del 1992, la illegittimità costituzionale della

legge regionale del Veneto n. 37 del 1995, che aveva disposto una

variazione territoriale in seguito ad un procedimento nel cui ambito

la consultazione delle popolazioni interessate era avvenuta in

ossequio alla predetta norma;

che anzi, secondo il remittente, l'irragionevolezza e

l'incostituzionalità della legge regionale istitutiva del Comune di

Cavallino-Treporti, derivante dalla avvenuta consultazione ridotta

della popolazione, risulterebbe "ancor più macroscopica", se si

considera la circostanza che la variazione territoriale disposta

concernerebbe una parte di territorio che "solo con ardui

equilibrismi cartografici" si sarebbe riusciti a contenere

nell'ambito del limite del 10 per cento della popolazione del Comune

di Venezia, soglia al di sotto della quale la norma regionale

dichiarata illegittima prevedeva che la consultazione riguardasse

solo la popolazione dell'area direttamente interessata alla

variazione; e che comunque, in fatto, nell'area del nuovo Comune

insisterebbero sia infrastrutture pubbliche, sia funzioni

territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale

originario, stante ad esempio l'elevatissimo movimento turistico

collegato all'attività balneare che vi si svolge da molti decenni;

che si è costituito, con "atto di intervento" depositato il

12 febbraio 2001, il Comune di Cavallino-Treporti, il quale nega la

rilevanza della questione in quanto l'addebito contestato nel

giudizio a quo non verrebbe meno a seguito della eventuale

dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge istitutiva

del Comune, il quale sarebbe comunque surrogato in ogni suo rapporto

dal Comune di Venezia; contesta altresì la fondatezza della

questione medesima in quanto, secondo la giurisprudenza di questa

Corte, la limitazione della consultazione alla sola popolazione

direttamente interessata alla variazione territoriale sarebbe

legittima quando essa non sia irragionevole in relazione alle

circostanze ed ai fattori che conducono ad individuare l'interesse su

cui si fonda l'obbligo di consultazione; e sostiene che le

caratteristiche della fattispecie concreta condurrebbero a ritenere

interessata solo la popolazione residente nell'area scorporata;

che è intervenuta altresì la Regione Veneto, chiedendo che

la questione sia giudicata inammissibile per irrilevanza, in quanto

il giudice a quo non dovrebbe fare applicazione, nemmeno in via

indiretta, della legge denunciata per definire il giudizio pendente;

e comunque infondata, in quanto si tratterebbe di un caso non analogo

né assimilabile a quello deciso con la sentenza n. 94 del 2000 di

questa Corte, e la limitazione della consultazione referendaria alla

sola popolazione del territorio da scorporare sarebbe, nel caso

concreto, conforme ai criteri derivanti dall'art. 133 della

Costituzione, a prescindere da quelli già previsti dalla

disposizione dell'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992,

dichiarata incostituzionale e perciò da considerare come mai

esistita.

Considerato che al giudizio davanti a questa Corte partecipa

legittimamente il Comune di Cavallino Treporti, in quanto parte del

giudizio a quo pur in attesa della decisione del giudice sulla

legittimità della costituzione di parte civile;

che il tribunale remittente, per decidere sulla

ammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di

Cavallino-Treporti, nel cui territorio si trovano gli immobili ai

quali si riferisce il reato contestato, deve solo giudicare se sia

stata proposta azione civile da parte di un ente esponenziale della

collettività territoriale, danneggiato dal reato, senza che a questo

fine egli sia chiamato a verificare la legittimità dei procedimenti

attraverso i quali si è giunti alla istituzione dell'ente medesimo,

oggi pienamente operante nella realtà giuridica, procedimenti che

costituiscono meri antecedenti di fatto dell'azione proposta;

che pertanto il giudice medesimo non è chiamato, per

definire il giudizio pendente, a fare applicazione della legge

regionale denunciata, onde la questione sollevata appare

manifestamente inammissibile per irrilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 29 marzo

1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti),

sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 133 della Costituzione,

dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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