Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/2001 · relatore Cesare Ruperto

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge

12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promosso con ordinanza

emessa il 23 agosto 1999 dal tribunale di Bologna nel procedimento

civile vertente tra Zagni Adriano e l'Istituto nazionale per la

previdenza sociale, iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 44 - 1ª serie

speciale - dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che - nel corso di un giudizio civile promosso onde

ottenere la costituzione e la corresponsione di rendita vitalizia per

il periodo di omessa contribuzione (dal 14 agosto 1957 al 31 dicembre

1978), durante il quale il ricorrente aveva prestato attività di

collaborazione nell'azienda artigiana del padre - il tribunale di

Bologna, con ordinanza emessa il 23 agosto 1999, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12

agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), "nella parte in cui

esclude che la rendita vitalizia che il lavoratore subordinato

iscritto all'assicurazione generale obbligatoria ha diritto di

chiedere e di ottenere, ove il datore di lavoro abbia omesso di

pagare la contribuzione dovuta all'ente assicuratore, possa essere

domandata a proprie spese anche dai coadiutori familiari

dell'imprenditore artigiano";

che, pur rilevando come questa Corte abbia già dichiarato

non fondata identica questione sulla base di un'interpretazione

logico-sistematica della norma impugnata che consentirebbe di

riconoscere al collaboratore familiare dell'artigiano il diritto alla

menzionata rendita vitalizia (sentenza n. 18 del 1995), il rimettente

afferma tuttavia di "aderire" alle tesi, sostenute in sede

giudiziaria dal convenuto INPS, circa l'efficacia non direttamente

vincolante delle sentenze cosiddette interpretative di rigetto e

circa l'inestensibilità della disciplina in esame alla fattispecie

de qua;

che - riguardando dunque la denunciata norma, secondo il

tribunale di Bologna, esclusivamente i lavoratori subordinati

iscritti all'assicurazione obbligatoria (così come essa applicabile

ad altre categorie professionali di assicurati solo ove espressamente

previsto da altre disposizioni) - l'esclusione della tutela per i

collaboratori familiari dell'imprenditore artigiano porrebbe in

essere una disparità di trattamento non giustificata dalle

differenze di sostanza e di regolamentazione del regime previdenziale

delle imprese artigiane rispetto a quello dei lavoratori dipendenti,

in quanto i coadiuvanti dell'impresa artigiana, anche se appartenenti

alla famiglia dell'imprenditore, hanno un rapporto assimilabile sotto

molti aspetti a quello del lavoratore subordinato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la declaratoria di inammissibilità ovvero di

infondatezza della sollevata questione.

Considerato che questa Corte, con detta sentenza n. 18 del 1995,

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, altra

identica questione, riguardante la stessa norma ed anche allora

sollevata con riferimento ai medesimi parametri oggi evocati;

che, in quella sede, è stato rilevato come, attraverso la

previsione della facoltà di costituire la rendita ai sensi del

denunciato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si sia mirato

non già ad offrire un particolare modo di risarcimento del danno,

bensì a realizzare il medesimo effetto dell'ormai non più possibile

adempimento dell'obbligo contributivo da parte di chi era tenuto al

versamento;

che - ricostruito l'àmbito di operatività del congegno di

regolarizzazione della posizione contributiva in termini di intima

correlazione di esso con la generale disciplina dell'assicurazione

dei lavoratori subordinati di cui al r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827,

ed alla legge 4 luglio 1959, n. 463 - la Corte ha pertanto affermato

che, in mancanza di indizi normativi in senso contrario, rimane

affidato all'interprete il compito di stabilire se non sia il

dinamismo stesso della legislazione previdenziale, improntata al

principio della sicurezza sociale, a far ritenere applicabile in via

estensiva la norma denunciata (avente connotati di generalità e di

astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme

assicurative delle varie categorie di lavoratori non aventi una

posizione attiva nel determinismo contributivo) anche ai familiari

dell'artigiano che non siano titolari dell'impresa, ma lavorino

abitualmente e prevalentemente nell'azienda;

che l'odierno rimettente, non solo non ha seguìto le

coordinate ermeneutiche specificamente tracciate in quella decisione

(le quali lo avrebbero portato a decidere la controversia nel senso

da lui auspicato), ma si è limitato a dichiarare di "aderire" alle

tesi difensive sostenute in giudizio da una delle parti, senza

svolgere alcuna ulteriore motivazione in ordine all'asserita

impossibilità di interpretare la norma denunciata secondo il senso

indicato;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962,

n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di

pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti), sollevata - in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 38 della Costituzione - dal tribunale di Bologna, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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