Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/2000

Altra decisione · depositata il 27/01/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 662/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e

58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio

1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione

seconda, sul ricorso proposto da M. F. contro Azienda sanitaria

locale n. 35 di Magenta ed altra, iscritta al n. 94 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia, sezione seconda, ha sollevato, con ordinanza del 7 maggio

1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57

e 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), in riferimento agli

articoli 3 e 97 della Costituzione;

che, nel giudizio a quo un dipendente della Azienda sanitaria

locale di Magenta, con la qualifica di coadiutore sanitario dirigente

di primo livello, ha impugnato la nota con la quale l'azienda ha

rigettato la sua domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale ex art. 1, commi 57 e 58, legge n. 662

del 1996, da lui motivata con l'intento di svolgere attività libero

professionale quale odontoiatra;

che, ad avviso del collegio rimettente, la disciplina del

rapporto di pubblico impiego part-time riguarda anche i dirigenti del

ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) e, in

particolare, ad essi sarebbero applicabili i commi 57 e 58 dell'art.

1, della legge n. 662 del 1996, secondo i quali "il rapporto di

lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti

i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del

personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco" le modalità di costituzione del

rapporto ed i contingenti massimi di personale che può accedervi

sono fissati con decreto ministeriale e, in caso di domanda di

trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, la

trasformazione avverrebbe automaticamente, decorsi sessanta giorni

dalla data di presentazione, potendo l'amministrazione rigettarla

soltanto qualora esista un conflitto di interessi tra attività

interna ed esterna, ovvero in caso di attività esterna alle

dipendenze di altra amministrazione;

che, secondo il T.A.R., le disposizioni censurate violerebbero

gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la loro applicabilità

al rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del S.S.N.

influirebbe negativamente sulla razionale ed efficiente

organizzazione delle aziende del S.S.N., dato che queste potrebbero

soltanto differire, per un breve tempo, la trasformazione del

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni censurate si

porrebbero in contrasto con la più recente legislazione in materia

di pubblico impiego, diretta a razionalizzare l'organizzazione delle

amministrazioni pubbliche, in quanto non permetterebbero di

realizzare una efficace politica di gestione del personale e di

utilizzarlo con la necessaria flessibilità, anche perché la

disciplina della destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalla

trasformazione dei rapporti di lavoro neppure consentirebbe di fare

fronte tempestivamente ai "vuoti" di organico, risultando in tal modo

vanificato il principio della programmazione triennale del fabbisogno

del personale, ancor più in quanto i dipendenti pubblici sono

titolari del "diritto" di ottenere il ritorno al tempo pieno alla

scadenza di un biennio dalla trasformazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata,

in quanto la disciplina del rapporto di lavoro part-time nel pubblico

impiego costituisce parte di un ampio disegno diretto a ridurre la

spesa pubblica ed a conseguire obiettivi di politica economica

riservati alla discrezionalità del legislatore, sicché essa

costituisce espressione di scelte sindacabili esclusivamente sotto il

profilo della ragionevolezza;

che, a suo avviso, le censure sono infondate anche perché l'art.

22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha fissato un limite alla

costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale e le eventuali

carenze di organico derivanti dalla trasformazione di detti rapporti

di lavoro possono essere fronteggiate, sia mediante i processi di

mobilità, sia destinando una parte del risparmio di spesa,

realizzato proprio grazie al part-time, a nuove assunzioni, anche in

deroga alle limitazioni vigenti (art. 1, comma 59 della legge n. 662

del 1996).

Considerato che il T.A.R. per la Lombardia dubita della

legittimità costituzionale dei commi 57 e 58 dell'art. 1, della

legge n. 662 del 1996, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, deducendo che la disciplina del rapporto di lavoro a

tempo parziale da essi recata, ritenuta applicabile anche ai

dirigenti del ruolo sanitario del S.S.N., potrebbe influire

negativamente sulla razionale ed efficiente organizzazione delle

amministrazioni pubbliche;

che successivamente alla proposizione della questione di

legittimità costituzionale, la legge 30 novembre 1998, n. 419, ha

delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi aventi

ad oggetto, tra l'altro, la disciplina del rapporto di lavoro della

dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, anche

allo scopo di prevedere sia che ad esso sia esteso il "regime di

diritto privato" sia le "modalità per pervenire (...)

all'esclusività del rapporto di lavoro, quale scelta individuale,

per il personale della dirigenza in ruolo al 31 dicembre 1998" (art.

2, comma 1, lettere p) e q));

che il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, emanato nell'esercizio

della suindicata delega, ha stabilito, tra l'altro: che il rapporto

di lavoro del personale del S.S.N. è disciplinato dal d.lgs. n. 29

del 1993 (art. 3-bis, comma 14, del d.lgs. n. 502 del 1992,

introdotto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 229 del 1999) ed è

riservata alla contrattazione collettiva la fissazione dei criteri

per l'assegnazione e la verifica degli incarichi dirigenziali,

essendo il dirigente "responsabile del risultato anche se richiedente

un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito" (art.

15, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato

dall'art. 13, del d.lgs. n. 229 del 1999); che "sono soppressi i

rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria" (art.

15-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 13,

del d.lgs. n. 229 del 1999); che il rapporto di lavoro dei dirigenti

sanitari è esclusivo e "comporta la totale disponibilità nello

svolgimento delle funzioni dirigenziali" e che la mancata

accettazione del rapporto esclusivo, per gli incarichi di funzione

apicale, alle scadenze espressamente stabilite, determina il

conferimento di un incarico non comportante direzione di struttura

(art. 15-quater e 15-quinquies, commi 1 e 7, del d.lgs. n. 502 del

1999, introdotti dall'art. 13, del d.lgs. n. 229 del 1999); che il

rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre

1998, i quali abbiano comunicato l'opzione per l'esercizio della

libera professione extramuraria, in ogni caso, "comporta la totale

disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la

realizzazione dei risultati programmati" (art. 15-sexies, comma 1,

introdotto dall'art. 13, del d.lgs. n. 229 del 1999);

che siffatte disposizioni, tutte sopravvenute all'ordinanza di

rimessione, hanno modificato la disciplina del rapporto di lavoro dei

dirigenti del S.S.N., anche allo scopo di "perseguire l'efficacia e

l'efficienza dei servizi sanitari" (art. 2, comma 1, lettera g),

della legge n. 419 del 1998), innovando il complessivo quadro

normativo di riferimento;

che si palesa, quindi, indispensabile il riesame, da parte del

giudice rimettente, della perdurante rilevanza della questione alla

luce delle modifiche normative sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia, sezione seconda.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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