Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo

comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con

ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dal Tribunale di Firenze nel

procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Fontanelli Ines, iscritta

al n. 483 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa l'8

maggio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,

nella parte in cui non contempla la conservazione dell'integrazione

al minimo erogata alla data di cessazione del diritto nell'ipotesi di

più pensioni integrate, per il dubbio che la riduzione del

trattamento concreti disparità rispetto ai titolari di un'unica

pensione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione;

che si è costituito l'I.N.P.S., richiamando le difese già

svolte in un precedente giudizio;

Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 418 del 1991, ha

già escluso, dichiarando non fondata identica questione, che il

riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo su una sola

pensione - operante, ex lege 11 novembre 1983, n. 638, dal 1° ottobre

1983 - abbia comportato la riduzione di altro trattamento integrato

al minimo eventualmente goduto, il quale viceversa si cristallizza

nell'importo a quella data erogato (con la conseguenza del

riassorbimento dell'integrazione per effetto degli aumenti subi'ti

dalla pensione-base a titolo di perequazione);

che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi o diversi

rispetto a quelli esaminati, onde va ribadita l'interpretazione

adeguatrice della denunciata normativa e la questione è

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari