Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/01/1986 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 132/1974

usata come parametro

citata

  • art. 16d.P.R. 509/1979
  • art. 6d.P.R. 509/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 n. 2 della

Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974 n. 132, ratificata con legge 10

aprile 1981 n. 157, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1983

dal Tribunale di Verona nel procedimento civile vertente tra S.p.A.

Monda e Favalli Giorgio ed altra, iscritta al n. 29 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 155 dell'anno 1984.

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Monda nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Verona - in sede di gravame avverso la

sentenza con la quale il Pretore di Legnago aveva riconosciuto alla

malattia subita da Favalli Giorgio e Malvezzi Virginia, dipendenti

della S.p.A. Monda, durante il congedo per ferie loro concesso dall'1

al 25 agosto 1980, effetto sospensivo delle ferie stesse - con

ordinanza emessa il 18 novembre 1983 (R.O. n. 29/84), ha proposto

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 n. 2 della

Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974 n. 132, ratificata e resa esecutiva

in Italia con legge 10 aprile 1981 n. 157, in relazione all'art. 3

Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la violazione del suddetto

precetto costituzionale deriverebbe dal fatto che la norma censurata,

dovendo essere interpretata nel senso che la malattia sopravvenuta nel

corso delle ferie non ha effetto sospensivo di esse, assoggetta i

lavoratori dipendenti da privati ad un trattamento deteriore rispetto a

quello proprio dei pubblici dipendenti per i quali (art. 16, comma

secondo, d.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509; art. 6 d.P.R. 7 novembre 1980

n. 810) il congedo ordinario si considera interrotto in caso di

ricovero ospedaliero o di gravi malattie.

Visti gli atti di costituzione della S.p.A. Monda e di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali si sollecita la

declaratoria di inammissibilità e, subordinatamente, di infondatezza

della questione.

Considerato che la suddetta ordinanza non contiene una sia pur

minima motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione e

che siffatta carenza argomentativa appare tanto più grave in quanto la

norma regolatrice del rapporto non sembra ravvisabile in quella

censurata perché il periodo feriale cui si riferisce la doglianza dei

nominati lavoratori si colloca in epoca anteriore all'entrata in vigore

della legge n. 157/81 di ratifica della Convenzione O.I.L. n. 132/74;

che, di conseguenza, sia per tale ultimo rilievo che in conformità

alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di delibazione

e motivazione della rilevanza da parte del giudice a quo (cfr. ord. n.

9/85; n. 140/83; sentt. n. 205/83; n. 127/83), la questione va

dichiarata manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 n. 2 della Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974

n. 132, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 157, sollevata dal

Tribunale di Verona con ordinanza emessa il 18 novembre 1983 (R.O. n.

29/84).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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