Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1981 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l.

17 giugno 1977, n. 326 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei

contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani),

convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1977, n. 510, promosso

con ordinanza emessa il 6 giugno 1979 dal pretore di Carpi nel

procedimento civile vertente tra Schiavi Alberto e Porzio Maurizio,

iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 29 dicembre 1979.

Visto l'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

ritenuto che con ordinanza emessa il 6 giugno 1979 il pretore di

Carpi ha sollevato d'ufficio - in riferimento all'art. 3 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 1

del d.l. 17 giugno 1977, n. 326, e unico della legge di conversione

con modifiche 8 agosto 1977, n. 510, nella parte in cui:

a) sottraggono al regime di proroga legale i contratti di locazione

in corso stipulati da conduttori con reddito complessivo netto

superiore agli otto milioni di lire, senza tener conto se trattisi di

conduttori o subconduttori appartenenti a nuclei familiari numerosi

rispetto ad altri conduttori, i quali, pur godendo di uguale reddito,

non abbiano famiglia a proprio carico, e dunque senza distinzione

alcuna dell'effettivo reddito riservato alle esigenze di vita di

ciascun componente della famiglia, in tal modo venendo a disciplinare

in maniera eguale posizioni economiche tra loro diverse;

b) non tengono conto, in ogni caso, di quanti siano i soggetti

percettori del reddito, anche rispetto a quelli che in effetti ne

traggono sostentamento, potendo così aversi in qualche caso un unico

percettore di reddito superiore e uno o più fruitori, e in altro

caso, più percettori - fruitori di reddito, magari gravati da altri

fruitori passivi, i quali subiranno, irragionevolmente, identico

trattamento;

c) non attribuiscono rilevanza, nella determinazione del reddito,

alla incidenza dell'aumento del costo della vita e della svalutazione

monetaria, venendo così ad essere, per cause indipendenti dalla

volontà degli interessati, assolutamente e irragionevolmente

differenziata la posizione dei singoli nuclei familiari, che possono

essere invece attinti in identico modo, e con identici effetti

giuridici dalla norma in questione;

che l'Avvocatura dello Stato nel suo atto d'intervento, richiamate

le ragioni, già esposte in precedenti giudizi discussi innanzi a

questa Corte, a sostegno della legittimità costituzionale della

denunciata normativa, ha concluso per la non fondatezza.

Considerato che la sollevata questione, nei cennati profili e con

riferimento all'invocato parametro dell'art. 3 della Costituzione, è

stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n.

132 del 1980, né vengono addotti nuovi argomenti atti ad indurre la

Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di

Carpi, dell'art. 1 del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (provvedimenti

urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione

degl'immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 8 agosto

1977, n. 510, in riferimento all'art. 3 della Costituzione: questione

già dichiarata non fondata con la sentenza n. 132 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981 .

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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