Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1979

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263, comma

secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 20 dicembre 1977 dalla Sezione Istruttoria della Corte d'appello di

Bologna, nel procedimento a carico di Berardi Francesco, iscritta al n.

85 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 94 del 5 aprile 1978;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che a seguito di rigetto, da parte del giudice istruttore

del Tribunale di Bologna, della istanza di revoca del mandato di

cattura, l'imputato Francesco Berardi propose appello alla Sezione

istruttoria della Corte d'appello di Bologna, che, con ordinanza 20

dicembre 1977, regolarmente notificata e comunicata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 94 del 1978, ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la

questione di costituzionalità dell'art. 263, comma secondo, cod. proc.

pen., nella parte in cui non riconosce anche all'imputato il diritto

di appellare avverso l'ordinanza del Giudice istruttore, che ebbe a

respingere l'istanza, da lui proposta, di revoca del mandato di

cattura, per la disparità di trattamento, fatta nella norma impugnata

al p.m. e all'imputato, che la posizione del titolare dell'azione

penale non varrebbe a giustificare.

Nessuno si è costituito né ha spiegato intervento la Presidenza

del Consiglio dei ministri.

Considerato che, mentre l'imputato può soltanto ricorrere alla

Cassazione per violazione di legge avverso (l'ordine e) il mandato di

cattura (art. 263 bis c.p.p.), il p.m., che vede respinta la richiesta

di mandato di cattura, è legittimato a spiegare appello,

rispettivamente, al giudice istruttore o alla sezione istruttoria

della Corte d'appello, le cui ordinanze, a seconda del contenuto,

possono formare oggetto di ricorso alla Cassazione per violazione di

legge: così dispone l'art. 263, che la sezione istruttoria della

Corte d'appello di Bologna sospetta d'incostituzionalità. Ma la

questione, per essere la norma di diritto denunciata da imputato, a

quanto risulta dagli atti, ristretto in carcere in esecuzione di

mandato di cattura, è irrilevante perché riesce applicabile al caso

l'articolo 272 bis c.p.p., la cui difformità dalla Costituzione non

forma oggetto d'impugnazione così come non è stato denunciato l'art.

263 bis c.p.p.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di

costituzionalità dell'art. 263, comma secondo, codice procedura

penale, promossa con ordinanza 20 dicembre 1977 dalla Sezione

istruttoria della Corte d'appello di Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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