Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni

urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato

e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico

impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dell'art.

10, comma sesto, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in

materia di reclutamento del personale della scuola), convertito in

legge 27 dicembre 1989, n. 417, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 novembre 1990 dal T.A.R. del Lazio nel

ricorso proposto da Lopes Felice contro A.N.A.S. ed altra iscritta al

n. 87 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno

1991;

2) ordinanza emessa il 17 novembre 1990 dal T.A.R. del Lazio nel

ricorso proposto da Pastore Giuliano contro A.N.A.S. ed altra

iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 17 ottobre 1990 di

identico contenuto il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

"dell'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto-legge 27 dicembre

1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento

economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in

legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonché dell'art. 10, comma sesto, del

decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di

reclutamento del personale della scuola), convertito in legge 27

dicembre 1989, n. 417, nella parte in cui, non ammettendo, neppure in

via transitoria, la possibilità di revocare il riscatto di periodi

di servizio o di studio o di rinunciare, comunque, ai benefici

derivanti dall'esercizio del relativo diritto, non prevedono il

diritto al mantenimento in servizio, sino al limite dei 70 anni di

età, in favore di coloro che abbiano esercitato il diritto al

riscatto anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 413 del 1989, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della

Costituzione";

che nei giudizi a quibus è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri che ha concluso per l'infondatezza della

questione.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano identica

questione, sì che i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini

di un'unica pronuncia;

che la norma di cui all'art. 15 l. 30 luglio 1973, n. 477,

oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 10, sesto

comma, decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27

dicembre 1989 n. 417, e di applicazione anche ai dirigenti civili

dello Stato in base all'art. 1, comma quarto-quinquies, decreto-legge

27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n.

37, prevede la possibilità per le categorie ivi previste di rimanere

in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo

della pensione, anche oltre il 65° anno di età e comunque non oltre

il 70°;

che tale norma è stata introdotta dal legislatore, nel ridurre

il limite d'età pensionabile al compimento del 65° anno (art. 15,

primo comma, legge 30 luglio 1973, n. 477), allo scopo di far

conseguire il previsto beneficio a coloro che non avessero raggiunto

il limite massimo della pensione;

che, pertanto, non appare irrazionale né discriminatoria, in

relazione alla descritta ratio, la circostanza di mero fatto in cui

vengono a trovarsi coloro che, mediante domanda di riscatto accolta

dall'Amministrazione con provvedimento formale, abbiano già

conseguito il raggiungimento del massimo della pensione, rispetto a

coloro che ciò non abbiano conseguito per non aver ottenuto (o

potuto ottenere per qualsivoglia ragione) detto beneficio del

riscatto;

che neppure si ravvisa alcuna violazione dell'art. 97 Cost.,

semmai vulnerato da una pronuncia che consentisse, trascendendo i

limiti della circoscritta situazione occupazionale tenuta presente

dal legislatore, la facoltà, da parte del dipendente, di revoca del

beneficio del riscatto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni

urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato

e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico

impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonché

dell'art. 10, comma sesto, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357

(Norme in materia di reclutamento del personale della scuola),

convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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