Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario), e dell'art. 10, comma secondo, n. 15

della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con ordinanza

emessa il 26 ottobre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Verbania sul ricorso proposto da Falcicchio Paolo contro

l'Intendenza di Finanza di Novara, iscritta al n. 364 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso del giudizio tributario promosso da Paolo

Falcicchio, residente in Verbania (Novara), avverso il

silenzio-rifiuto dell'Intendente di finanza di Novara in ordine ad

istanze di rimborso ILOR relative agli anni 1978 e 1979, la

Commissione tributaria di primo grado di Verbania adita ha sollevato

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma,

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, per contrasto con gli artt. 3 e

76 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata - per la

quale la competenza territoriale delle commissioni tributarie di

primo grado è determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio

finanziario nei cui confronti è proposto il ricorso - violerebbe

l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto, non tenendo

conto della residenza o del domicilio fiscale del contribuente,

affida la risoluzione di non poche controversie a collegi i cui

componenti possono non essere del luogo in cui la ricchezza è stata

prodotta o comunque assoggettata a tassazione;

che lo stesso giudice a quo, pur consapevole del precedente già

esaminato dalla Corte costituzionale e deciso nel senso della non

fondatezza (sent. n. 214 del 1976), ritiene tuttavia di apportare

nuove argomentazioni richiamando all'uopo la sentenza n. 210 del 1986

delle S.U. della Corte di cassazione, in cui, tra l'altro, si afferma

che la competenza territoriale delle commissioni tributarie è

"funzionale ad un diretto legame delle commissioni medesime con il

territorio, affinché le controversie siano per quanto possibile

conosciute dai giudici del luogo in cui la ricchezza viene prodotta e

assoggettata a tassazione";

che il giudice rimettente ha, inoltre, prospettato il contrasto

dello stesso art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 636 con l'art. 76

della Costituzione, in riferimento all'art. 10, n. 15, della legge

delega per la riforma tributaria n. 825 del 1971, rilevando la

incongruenza della disposizione denunciata con la norma delegante, la

quale prevede la designazione di alcuni membri delle commissioni

tributarie da parte degli enti locali; sicché non si comprenderebbe

la ragione per la quale i consigli comunali di una determinata

circoscrizione debbano procedere a tali designazioni, quando poi

"molti ricorsi dei cittadini dei Comuni interessati non vengono

decisi, anzi non possono essere decisi, dai suddetti membri";

che, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con

il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione venga dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata,

osservandosi in particolare, nell'atto di intervento, che le

commissioni tributarie sono organi giurisdizionali dello Stato e non

organismi di "autodichia" delle comunità locali e che i componenti

designati dai Comuni (per il primo grado) e dalle Province (per il

secondo grado) non sono assimilabili a "giudici elettivi" e non sono

rappresentanti politici dei "cittadini contribuenti", e che, inoltre,

nessun parametro costituzionale impone allo Stato-apparato di

moltiplicare e disperdere le sedi giudiziarie sul territorio per

avvicinarle alla "utenza".

Considerato che per quanto concerne la ipotizzata violazione

dell'art. 3 della Costituzione, ad opera della norma impugnata, la

Corte ha già esaminato una questione analoga, dichiarandola non

fondata con la sent. n. 214 del 1976 (pur richiamata nell'ordinanza

di rimessione), nella quale è stato tra l'altro affermato che "il

giudice deve giudicare iuxta alligata et probata e non in base alla

conoscenza personale che può avere dei fatti sottoposti al suo

giudizio", dovendo le conoscenze occorrenti per vagliare quei fatti

essere tratte dalle prove;

che è stato altresì rilevato che lo stesso d.P.R. n. 636 (art.

10), nel precisare che i componenti delle commissioni in questioni

"hanno tutti identica funzione, indirizzata unicamente alla

applicazione della legge", impone loro di prescindere, nel giudizio,

da ogni considerazioni di interessi territoriali o di categoria, sì

che l'interesse degli enti locali nella designazione di una parte di

detti componenti non può che essere di carattere generico e

certamente non si riconnette in alcun modo con le singole

controversie che i collegi devono risolvere (sent. n. 196 del 1982);

che, quanto alla asserita "novità" di argomentazioni a sostegno

della questione, a mezzo del rinvio operato alla motivazione

contenuta nella sentenza delle S.U. della Corte di cassazione, si

osserva che in quella pronuncia sono state svolte talune

considerazioni ad esclusivo sostegno di una compatibilità ed

armonizzazione tra processo civile e processo tributario, al fine di

pervenire all'affermazione della inderogabilità della competenza

territoriale delle commissioni tributarie e della conseguente

ammissibilità del regolamento di competenza, nel silenzio della

specifica normativa, di guisa che dalle cennate argomentazioni non è

possibile ricavare elementi tali da indurre la Corte a modificare il

proprio orientamento (sent. n. 214 del 1976);

che, in ordine al preteso contrasto con l'art. 76 della

Costituzione, la questione è manifestamente infondata perché, come

già rilevato dalla Corte (sent. n. 217 del 1984), la legge di delega

(art. 10 n. 14 legge n. 825 del 1971) si limita ad affermare la

necessità della revisione, fra l'altro, delle competenze

territoriali delle commissioni tributarie senza specifici vincoli per

il legislatore delegato, il quale pertanto ha fissato detta

competenza nel modo ritenuto più idoneo e conveniente in rapporto

alla peculiarità della materia;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario)

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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