Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1985 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,

terzo comma, e 17, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la

edificabilità dei suoli); art. 64, primo comma, legge Regione Piemonte

5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) promossi con due

ordinanze emesse il 3 maggio 1978 dal pretore di Rivarolo Canavese nel

procedimento penale a carico di Gagliano Concetto ed altra e Gagliano

Alfredo ed altra iscritte ai nn. 522 e 523 del registro ordinanze 1978

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 dell'anno

1979.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Piemonte

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con due ordinanze identiche quanto al contenuto ed

emesse entrambe in data 3 maggio 1978 (nn. 522 e 523 del reg. ord.

1978) il pretore di Rivarolo Canavese sollevava questione incidentale

di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 15, comma terzo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,

laddove la detta norma sottopone ad eguale trattamento sanzionatorio

(demolizione dell'opera costruita senza licenza e diniego di

concessione in sanatoria) le opere edilizie attuate senza concessione,

ma conformi alla normativa edilizia e quelle, pure attuate in difetto

di concessione, difformi dalla normativa suddetta o dagli strumenti

urbanistici, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 42 della

Costituzione;

b) dell'art. 64, comma primo, della legge regionale del Piemonte 5

dicembre 1977, n. 56, per preteso contrasto con gli stessi parametri

costituzionali; tale norma prevede analoghe sanzioni rispetto a quelle

previste dalla normativa statale;

c) dell'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10,

laddove detta norma prevede identica sanzione penale edittale per

coloro che, sprovvisti di concessione, abbiano edificato in contrasto

con la normativa edilizia e coloro che, pure sprovvisti di concessione,

abbiano però edificato in conformità alla suddetta normativa; si

assume violato l'art. 3 Cost. in quanto situazioni obiettivamente

diverse sarebbero trattate quoad poenam alla stessa stregua, e ciò

irrazionalmente.

Considerato che i relativi giudizi possono essere definiti con

unica decisione, in quanto concernenti due ordinanze con identica

motivazione;

che le questioni sub a) e b) attengono a sanzioni di natura

amministrativa, che non devono essere applicate dal giudice rimettente

nell'ambito dei processi penali nel corso dei quali ha sollevato gli

incidenti di costituzionalità, sicché le stesse vanno dichiarate

manifestamente inammissibili per assoluto difetto di rilevanza;

che relativamente alla questione sub c), peraltro già dichiarata

infondata da questa Corte, seppure con riferimento all'art. 41, lett.

b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6

agosto 1967, n. 765, con la sentenza n. 47 del 1979, e manifestamente

infondata, stavolta in relazione all'art. 17, lett. b), della legge 28

gennaio 1977, n. 10, con l'ordinanza n. 84 del 1984, potrebbe spiegare

efficacia la legge 28 febbraio 1985, n. 47, intervenuta nelle more del

giudizio, che, all'art. 38, prevede ipotesi di estinzione dei reati in

questione a seguito di oblazione, sicché appare necessario restituire

gli atti al giudice a quo (ordinanza n. 117 del 1985).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale concernenti gli artt. 15, comma terzo,

della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 64, comma primo, della legge

regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, sollevate, con

riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal pretore di

Rivarolo Canavese con le ordinanze in data 3 maggio 1978, di cui in

epigrafe;

ordina la restituzione degli atti allo stesso pretore in relazione

alla questione di legittimità costituzionale dell'art, 17, lett, b),

della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALACUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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