Corte costituzionale

Ordinanza n. 208/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R.

3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle

disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), promosso con ordinanza

emessa il 22 novembre 1995 dal tribunale amministrativo regionale

della Lombardia sul ricorso proposto da Armando Abbate contro il

Ministero della difesa, iscritta al n. 283 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ordinanza

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 novembre 1995 nel corso di

un giudizio promosso da un ufficiale dell'Aeronautica militare, che

chiedeva l'annullamento del provvedimento con il quale il Ministero

della difesa aveva respinto la sua domanda, presentata oltre il

termine di cinque anni dalla concessione dell'equo indennizzo, di

revisione dell'indennizzo stesso per il sopravvenuto aggravamento

della menomazione dell'integrità fisica dovuta a causa di servizio,

il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 3 maggio 1957, n.

686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

che la disposizione denunciata prevede che entro cinque anni

dalla comunicazione del decreto di liquidazione dell'equo indennizzo,

nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per

la quale sia stato concesso il beneficio, l'amministrazione può

provvedere, per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo

stesso;

che il tribunale amministrativo regionale della Lombardia

ritiene che la decorrenza del termine, entro cui è possibile

proporre istanza di revisione, dalla data di concessione dell'equo

indennizzo e non dalla data in cui sono insorti i denunziati

aggravamenti, violerebbe: a) l'art. 3 della Costituzione, perché

sarebbe irragionevole riconoscere l'indennizzabilità

dell'aggravamento di uno stato morboso fissando illogicamente un

termine entro il quale l'evento si debba verificare; b) l'art. 38

della Costituzione, non venendo assicurati al cittadino mezzi

adeguati in caso di malattia e invalidità;

Considerato che l'art. 56 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 è

inserito in un regolamento di esecuzione del testo unico delle

disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R.

10 gennaio 1957, n. 3, emanato in forza della delega concessa al

Governo con la legge 20 dicembre 1954, n. 1181);

che la legge 23 dicembre 1970, n. 1094, peraltro non denunciata

dal giudice rimettente, nell'estendere l'equo indennizzo al personale

militare, stabilisce che, per la concessione del beneficio, si

applicano anche al personale militare le norme previste per gli

impiegati civili dello Stato dagli articoli da 50 a 60 del d.P.R. n.

686 del 1957, senza che, tuttavia, risulti mutata la natura

regolamentare di tali norme;

che il giudizio di legittimità costituzionale ha ad oggetto

leggi o atti aventi forza di legge, mentre i regolamenti, emanati dal

Governo quali atti di normazione secondaria, non riconducibili

all'esercizio del potere legislativo, sono sottoposti a verifica di

legittimità da parte del giudice chiamato ad applicarli (sentenze n.

199 del 1993 e n. 23 del 1989), rimanendo sempre riservato alla Corte

costituzionale il sindacato sulla legge alla quale, in ipotesi, sia

riferibile il fondamento o il contenuto espresso dalla disposizione

regolamentare;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale della Lombardia deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile, avendo ad oggetto una

disposizione regolamentare che, per la sua natura di norma

secondaria, non è suscettibile di essere diretto oggetto del

giudizio incidentale di costituzionalità (tra le molte, sentenze n.

220 del 1995, n. 456 del 1994 e n. 94 del 1964);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 3 maggio 1957, n.

686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38

della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della

Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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