Corte costituzionale

Ordinanza n. 206/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/04/1992 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma terzo

ter, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge

13 maggio 1988, n. 154 ("Norme in materia tributaria per la

semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili

urbani") promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1991 dalla

Commissione Tributaria di primo grado di Sanremo sul ricorso proposto

da Anfosso Maria Paola entro l'Ufficio del Registro di Sanremo

iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 aprile 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 2 novembre 1991 la Commissione

tributaria di primo grado di Sanremo - adita da Anfosso Maria con

ricorso avverso l'avviso di accertamento di valore dell'Ufficio del

registro relativo alla denuncia di successione di Anfosso Pietro - ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 12, comma 3

ter, del decreto legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito nella legge 13

maggio 1988 n. 154 "nella parte in cui detta norma non ha esteso la

previsione della valutazione automatica anche ai trasferimenti mortis

causa di beni immobili intervenuti nel periodo dal 1° luglio 1986 al

12 maggio 1988";

che secondo il giudice rimettente è "evidente" la disparità di

trattamento tra situazioni identiche e della conseguente violazione

del principio di eguaglianza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato sostenendo

l'inammissibilità della questione di costituzionalità atteso che

l'ordinanza di rimessione non riferisce compiutamente i termini della

vicenda processuale e non indica il tertium comparationis rispetto al

quale è denunciata la disparità di trattamento; nel merito ritiene

la non fondatezza della questione perché il limite massimo di valore

accertabile ai fini dell'imposta di successione trova applicazione

anche ai trasferimenti mortis causa di beni immobili presi in

considerazione dal giudice rimettente (ossia quelli intervenuti nel

periodo dal 1° luglio 1986 al 12 maggio 1988);

Considerato in diritto che il giudice rimettente non indica quando

si sia aperta la successione de qua; e - pur invocando la disparità

di trattamento tra situazioni identiche - non specifica il tertium

comparationis; né inoltre articola alcuna motivazione a sostegno

dell'affermazione secondo cui ai trasferimenti mortis causa di beni

immobili intervenuti nel periodo dal 1° luglio 1986 al 12 maggio 1988

non si estende la previsione della valutazione automatica di cui

all'art. 8 legge 17 dicembre 1986 n. 880 (e quindi il limite massimo

di valore accertabile ai fini dell'imposta di successione),

affermazione che costituisce la premessa interpretativa della

prospettata violazione del principio di eguaglianza;

che pertanto la questione di costituzionalità, così

prospettata, è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3 ter, del decreto

legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988 n.

154 (Norme in materia tributaria per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria

di primo grado di Sanremo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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