Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto:

dell'art. 6, primo comma, lettera b), del d.-l. 12 settembre 1983, n.

463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),

convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

dell'art. 4, comma 1, lettera b) (esattamente: dell'art. 4, comma 1)

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il

riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e

pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n.

421), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre

1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art.

2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare); dell'art. 3, comma 1,

lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo

per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia

di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale); promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1997 dal

pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Lucia Dal

Bianco e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),

iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 maggio 1997 nel corso di un

giudizio promosso dalla titolare di pensione diretta che chiedeva la

condanna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a

corrisponderle l'integrazione al trattamento minimo, il pretore di

Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle

norme che attribuiscono rilievo, ai fini del riconoscimento di tale

integrazione, al reddito del coniuge dell'assicurato, escludendo il

diritto all'integrazione stessa nel caso di persona coniugata, non

legalmente ed effettivamente separata, che sia titolare di redditi

propri per un importo inferiore a due volte l'ammontare annuo del

trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma che

sia tuttavia titolare di redditi, cumulati con quelli delconiuge, per

un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo (con

elevazione del limite a cinque volte il trattamento minimo per i

lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e

fino al 31 dicembre 1994);

che il pretore di Genova dubita che possa essere in contrasto con

gli artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma,

della Costituzione avere attribuito rilievo, ai fini

dell'integrazione della pensione al trattamento minimo, ai redditi

del coniuge e non solo ai redditi propri del titolare della pensione,

e denuncia specificamente il combinato disposto: dell'art. 6, primo

comma, lettera b), del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure

urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento

della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4,

comma 1, lettera b) (esattamente: dell'art. 4, comma 1) del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del

sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma

dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato

dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art. 2, comma

14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare); dell'art. 3, comma 1,

lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo

per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia

di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale);

che il giudice rimettente ritiene che il trattamento

pensionistico, costituendo un prolungamento, a fini previdenziali,

della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro,

debba essere proporzionato alla qualità e quantità di lavoro

prestato e debba assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei

lavoratori consentendo loro di mantenere il tenore di vita conseguito

nel corso dell'attività lavorativa (artt. 38, secondo comma, e 36

Cost.). L'istituto dell'integrazione della pensione al trattamento

minimo sarebbe diretto a garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle

esigenze di vita quando il calcolo della pensione in base ai

contributi accreditati risulti, in mancanza di altri redditi,

inferiore al necessario; tale istituto non avrebbe natura

assistenziale, bensì previdenziale, sicché la valutazione dello

stato di bisogno o di non abbienza dovrebbe essere effettuata con

riferimento al singolo lavoratore e non al suo nucleo familiare;

che, ad avviso del pretore di Genova, le disposizioni denunciate

determinerebbero, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una

palese irrazionalità ed una ingiustificata disparità di trattamento

tra titolari di pensione diretta con identica posizione contributiva,

i quali percepirebbero o meno l'integrazione della pensione al

trattamento minimo a seconda del reddito del coniuge, senza che si

tenga in alcun modo conto dei redditi dell'intero nucleo familiare in

relazione al numero di persone che lo compongono. Inoltre sarebbero

favorite le famiglie di fatto e le separazioni tra coniugi, in

violazione dell'obbligo di agevolare con misure economiche la

formazione della famiglia (art. 31, primo comma, Cost.);

che si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, chiedendo che la questione, analoga a quella

decisa con la sentenza n. 127 del 1997, sia dichiarata non fondata;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, ricordando la sentenza n. 127 del 1997 e chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,

analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata con

riferimento ai medesimi parametri dallo stesso pretore di Genova, è

stata dichiarata non fondata (sentenza n. 127 del 1997);

che l'integrazione della pensione al minimo non costituisce una

maggiorazione stabile e permanente del trattamento pensionistico

calcolato in base ai contributi versati ed agli anni di servizio

prestato, bensì una prestazione eventuale e variabile nel tempo che

integra un intervento solidaristico diretto a far fronte alle

esigenze di vita del titolare della pensione e della sua famiglia; in

relazione a tale caratteristica esso è determinato dal legislatore,

che può, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili,

condizionare l'attribuzione e l'ammontare dell'integrazione della

pensione contributiva agli altri redditi del pensionato e della sua

famiglia, senza che ne risultino violati gli artt. 38 e 36 della

Costituzione;

che, nel prevedere un intervento solidaristico integrativo, il

legislatore ha, non irragionevolmente, considerato il reddito dei

coniugi, sui quali solitamente gravano gli oneri relativi alle

esigenze di vita della famiglia, ed ha determinato l'importo dei

redditi cumulati che escludono l'integrazione in misura adeguatamente

superiore a quella dei redditi propri del pensionato che determinano

analoga esclusione;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, sicché la

questione nuovamente sollevata deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma,

lettera b) del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4,

comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per

il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e

pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n.

421), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre

1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art.

2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare); dell'art. 3, comma 1,

lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo

per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia

di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale); sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31, primo

comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal

pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari