Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,

del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 (Concessione di amnistia per i

reati tributari), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1995 dal

Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Tita Paolo,

iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Tita

Paolo, il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa in data 27 giugno

1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,

del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 (Concessione di amnistia per i

reati tributari), nella parte in cui, nell'ipotesi di presentazione

della dichiarazione integrativa di condono, prevede che il termine di

prescrizione del reato rimanga sospeso fino a quando l'ufficio

finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo,

la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione

dell'amnistia;

che a parere del giudice a quo la disciplina dettata dalla norma

citata, per la sua genericità ed indeterminatezza, si porrebbe in

contrasto con il principio di ragionevolezza dal momento che non

fornisce al giudice di merito alcun parametro concreto al fine di

individuare il momento temporale a partire dal quale si debba

calcolare la ripresa dei termini prescrizionali nel caso di inerzia

degli uffici fiscali nell'ottemperare alla richiesta dell'autorità

giudiziaria procedente;

che tale indeterminatezza comporterebbe altresì una

ingiustificata disparità di trattamento in quanto l'effetto

favorevole della declaratoria di estinzione del reato viene a

dipendere da un evento incerto nel "quando" e diverso da imputato a

imputato;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata;

Considerato che la norma impugnata, con il prevedere che il

procedimento penale rimanga sospeso fino a quando gli uffici fiscali

non abbiano comunicato all'autorità giudiziaria le proprie

determinazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni per far

luogo all'applicazione dell'amnistia, non appare di per sé

irragionevole in considerazione del fatto che la concessione

dell'amnistia risulta essere subordinata all'avvenuto adempimento

dell'obbligo tributario;

che la denunciata disparità di trattamento, conseguente alla

maggiore o minore solerzia degli uffici finanziari nel fornire al

giudice la risposta circa la sussistenza delle condizioni per

l'applicazione del provvedimento di clemenza, appare risolversi in

una mera disparità di fatto dovuta al pratico funzionamento di un

servizio, come tale inidonea a sorreggere censure di

incostituzionalità in quanto, come più volte affermato da questa

Corte (cfr. ordinanze nn. 1059 del 1988 e 505 del 1987), al giudice

della legittimità delle leggi spetta solo di statuire se lo

strumento apprestato dal legislatore non sia di per sé arbitrario o

discriminatorio, mentre eventuali carenze relative alla sua concreta

utilizzazione non incidono sulla costituzionalità della norma;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo

comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1992,

n. 23 (Concessione di amnistia per i reati tributari) sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1966.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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