Corte costituzionale

Ordinanza n. 202/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12legge 90/1990

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, quinto

comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in

materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui

redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di

contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti),

convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, promosso con ordinanza

emessa il 2 ottobre 1995 dal Pretore di Genova nei procedimenti

civili riuniti vertenti tra la Ditta Livraghi Silvano ed altre e

l'Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 891 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione della ditta Livraghi Silvano ed altre

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 maggio 1996 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Raffaele De Sanctis per la ditta Livraghi Silvano

ed altre e l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente

del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi riuniti promossi dalla

ditta Livraghi Silvano ed altre nei confronti dell'Amministrazione

delle finanze, aventi ad oggetto la rideterminazione del canone di

locazione degli immobili di proprietà dello Stato, il Pretore di

Genova, con ordinanza emessa in data 2 ottobre 1995, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, quinto comma, del decreto-legge 27

aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del

reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta

sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre

disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26

giugno 1990, n. 165, nella parte in cui applica gli aumenti ivi

previsti anche ai canoni di locazione di immobili del patrimonio

disponibile dello Stato, destinati ad uso diverso da quello

abitativo, relativamente ai contratti in corso al momento

dell'entrata in vigore della legge;

che a parere del giudice a quo la norma impugnata, con

l'escludere espressamente dagli aumenti le concessioni delle grandi

derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche

per uso potabile o di irrigazione agricola, nonché i canoni degli

immobili concessi o locati ad uso di alloggio, implicitamente

consente di far luogo all'aumento dei canoni relativi agli immobili

appartenenti allo Stato locati però ad uso diverso da quello

abitativo;

che la norma impugnata si porrebbe pertanto in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione in quanto introduce una disparità di

trattamento tra i conduttori di immobili di proprietà di privati ed

i locatari di immobili di proprietà pubblica;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si sono

costituiti alcuni ricorrenti insistendo per l'accoglimento della

sollevata questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

concludendo per la infondatezza della questione;

che in prossimità dell'udienza ha presentato memoria

l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione, oltre

che infondata per i motivi già espressi nell'atto di intervento,

dovrebbe essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

Considerato che il giudice a quo, nel sollevare tale questione, ha

omesso di precisare la natura del corrispettivo dovuto alla pubblica

amministrazione, l'entità dell'aumento del canone richiesto, la

causale dello stesso e la relativa decorrenza;

che, come correttamente rilevato dall'Avvocatura dello Stato, il

Pretore di Genova non ha chiarito se tali aumenti siano da ritenere

effettivamente "imposti" in considerazione di interessi

pubblicistici, e cioè richiesti al di fuori del momento di

rinnovazione e delle normali vicende di un contratto di locazione

regolato dal diritto privato;

che, in mancanza dei dati di cui sopra, l'oggetto del giudizio

risulta essere indicato in maniera generica ed approssimativa;

che, pertanto, la questione è da ritenersi manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione in ordine al requisito della

rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, quinto comma, del

decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di

determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di

rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso

tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con

modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Genova con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1966.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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