Corte costituzionale

Ordinanza n. 202/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 429/1982
  • art. 4legge 516/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,

promosso con:

1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena

nel procedimento penale a carico di Magri Elisabetta, iscritta al n.

679 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena

nel procedimento penale a carico di Caruso Antonio, iscritta al n.

680 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con due ordinanze emesse in data 19 gennaio 1989, il

Tribunale di Gorizia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto

1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto

legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982,

n. 516) nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del

reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della

dichiarazione;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato ed ha concluso per la manifesta infondatezza

della questione;

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni

sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la

non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,

Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata

decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito

in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 25, secondo comma, Cost. dal Tribunale di Gorizia con due

ordinanze del 19 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 679 e 680/1989).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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