Corte costituzionale

Ordinanza n. 201/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1983 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della Repubblica per la

concessione di amnistia e di indulto) promosso con ordinanza emessa il

28 novembre 1978 dal Pretore di Partinico nel procedimento penale a

carico di Pizzo Giuseppe, iscritta al n. 225 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del

1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Partinico - con ordinanza emessa il 28

novembre 1978 (ma pervenuta alla Corte il 13 marzo 1981) - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3

agosto 1978, n. 405 (in tema di esclusioni oggettive dall'amnistia),

per pretesa violazione degli artt. 3 e 25 Cost.: assumendo, da un

lato, che sarebbe arbitrario non far beneficiare dell'amnistia

cittadini che abbiano commesso reati sanzionati con pene identiche o

meno severe di quelle previste per reati amnistiati; ed aggiungendo,

d'altro lato, che l'esclusione dall'amnistia rappresenterebbe essa

stessa una pena, ponendosi dunque in contrasto con l'art. 25 cpv. della

Costituzione, "in quanto non espressamente prevista da una legge

anteriore alla data del commesso reato";

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo nel senso dell'infondatezza.

Considerato che rilevante nella specie è l'esclusione oggettiva

dall'amnistia prevista dall'art. 2, primo comma, lett. c n. 1, della

legge n. 405 del 1978, nella parte riguardante i "lavori eseguiti senza

licenza o concessione"; e che la Corte ha già riconosciuto in diverse

occasioni (cfr. le sentenze n. 175 del 1971, n. 4 del 1974 e n. 214 del

1975) che spetta al legislatore, nei limiti della razionalità, "la

scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili o non" e

che la peculiarità del bene protetto dalla disciplina penale in

questione, quale risulta con chiarezza nella specie, consente di

dettare una diversa e peculiare disciplina anche in sede di amnistia,

pur quando l'entità della pena edittale prevista per il reato non

amnistiato sia pari od inferiore a quella comminata per altri reati,

per cui venga concesso il beneficio in esame;

considerato, d'altronde, che appare del tutto arbitrario equiparare

ad una pena - in riferimento al primo capoverso dell'art. 25 Cost. - la

negata o mancata concessione dell'amnistia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata

dal Pretore di Partinico, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari