Corte costituzionale

Ordinanza n. 201/1982

Altra decisione · depositata il 24/11/1982 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 21d.P.R. 636/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario) promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1979 dalla

Commissione tributaria di 2 grado di Roma, sul ricorso proposto

dall'Ufficio delle Imposte dirette di Roma contro Mastroleo M.

Gabriella, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 2 luglio 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che colla predetta ordinanza la Commissione tributaria

prospetta dubbi sulla compatibilità costituzionale del citato articolo

rispetto agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione in quanto esso

attribuirebbe all'Amministrazione finanziaria la possibilità di

svolgere il procedimento accertativo dopo la scadenza dei termini di

decadenza: con ciò instaurando: a) una situazione di disuguaglianza

rispetto alla possibilità di ricorso del contribuente (art. 3 Cost.);

b) l'inosservanza dei principi e dei criteri direttivi della Delega che

raccomandava la tutela del contribuente e la semplificazione dei

rapporti tributari (art. 76 Cost.); c) una situazione di grave

squilibrio tra l'interesse pubblico e quelli concorrenti dei privati

(art. 97 Cost.).

Considerato che nel frattempo è sopravvenuto il D.P.R. 3 novembre

1981, n. 739 contenente norme integrative e correttive del precedente

decreto n. 636 del 1972;

che, in particolare, l'art. 13 del decreto summenzionato ha

integralmente sostituito l'art. 21 del precedente decreto, oggetto

della sollevata questione di legittimità costituzionale;

che conseguentemente s'impone un nuovo esame della rilevanza delle

questioni sottoposte all'esame di questa Corte, da parte del giudice a

quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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