Corte costituzionale

Ordinanza n. 200/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 41-bisd.P.R. 447/1988
  • art. 41-bislegge 879/1980

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28

settembre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico

di Mattioni Franco ed altri, iscritta al n. 638 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel procedimento penale a

carico di Mattioni Franco ed altri, con ordinanza del 28 settembre

1989 (R.O. n. 638 del 1989), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 41- bis del codice di procedura penale

introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879, nella parte in cui

non prevede una apposita fattispecie di spostamento di competenza per

i procedimenti riguardanti magistrati che abbiano la astratta

possibilità di intervenire nell'iter dello svolgimento del

procedimento stesso per essere entrati, successivamente al

fatto-reato, a far parte dell'ufficio naturalmente competente in

primo o secondo grado, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della

Costituzione che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di

fronte alla legge;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la inammissibilità o quanto meno per la

infondatezza della questione;

Considerato che della questione ora sollevata è stata già

dichiarata la manifesta inammissibilità (ordinanze nn. 261 e 593 del

1989) e che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano

fondare una differente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 41-bis, del codice di procedura penale,

introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla

connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati

e nei casi di rimessione), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma con la ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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