Corte costituzionale

Ordinanza n. 200/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8 della legge

7 agosto 1982, n. 526 ("Provvedimenti urgenti per lo sviluppo

dell'economia"), e 4, quarto comma, della legge 26 febbraio 1977, n.

39 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23

dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina

dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"),

promossi con ordinanze emesse il 23 gennaio 1985 dal Pretore di Monza

e il 25 maggio 1985 dal Giudice conciliatore di Arcore, iscritte

rispettivamente ai nn. 155 e 574 del registro ordinanze 1985 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149- bis

dell'anno 1985 e n. 8, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio per ripetizione d'indebito,

in cui ad un'impresa assicuratrice era stata richiesta parte del

premio sull'assunto della natura contributiva della somma, il Pretore

di Monza, con ordinanza emessa il 23 gennaio 1985, ha sollevato, in

relazione all'art. 23 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526,

concernente "provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia";

che il giudice a quo rileva come il contributo di cui alla

citata disposizione sia sostitutivo delle azioni spettanti agli enti

erogatori di prestazioni facenti carico al servizio sanitario

nazionale nei confronti dell'assicuratore per il rimborso delle

prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'imposizione ad ogni

assicurato di una prestazione patrimoniale vulnererebbe il principio

della riserva di legge sancito dall'art. 23 della Costituzione, non

risultando previsto alcun criterio idoneo a delimitare la

discrezionalità del Governo nel determinare il contributo;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione

venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che il Giudice conciliatore di Arcore, con ordinanza emessa il

25 maggio 1985 nel corso di analogo giudizio, ha sollevato la

medesima questione, prospettando anche, come ulteriore profilo, la

violazione dell'art. 3 della Costituzione, che la norma denunziata

concreterebbe in relazione all'art. 4, quarto comma, della legge 26

febbraio 1977, n. 39 ("Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica alla

disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti"), determinando una deteriore condizione per i rapporti

contrattuali in argomento (ai quali è imposto il contributo),

rispetto alla generale disciplina assicurativa della responsabilità

civile;

Considerato che entrambe le ordinanze denunziano le medesime

disposizioni di legge secondo profili analoghi o connessi, sì che i

relativi giudizi possono essere riuniti;

che nel regime previgente al denunziato art. 8, l'ente, che

aveva erogato a favore del danneggiato da sinistro stradale delle

prestazioni sanitarie facenti carico al Servizio sanitario, aveva

facoltà di rivalersi, per il rimborso delle stesse, nei confronti

del responsabile civile, dell'assicuratore ovvero dell'impresa

designata ex art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

che successivamente, con la disposizione impugnata, è stato

introdotto il meccanismo di un unico contributo, determinato in

ragione percentuale sull'intero monte premi e sostitutivo delle

predette azioni di rivalsa;

che tale previsione non concreta affatto l'asserita imposizione

di una contribuzione non determinata con legge prospettata come

lesiva dell'art. 23 della Costituzione, bensì si limita a

predeterminare uno dei costi tecnici dei sinistri oggetto

dell'assicurazione, con finalità di snellimento rispetto alle

procedure di rivalsa;

che, infatti, l'ultimo comma del citato art. 8, disponendo che -

ai fini della formazione delle tariffe dei premi - il contributo in

argomento non fa parte integrante della componente caricamenti di

dette tariffe, chiarisce come l'esborso sopportato in passato

dall'assicuratore in conseguenza delle predette azioni di rivalsa non

possa più essere da questi computato nei costi, essendo ora

sostituito da un prelievo forfettario e preventivo;

che quest'ultimo non è pertanto una prestazione patrimoniale

aggiuntiva imposta all'assicurato, bensì una mera componente

tariffaria determinata annualmente (ed analogamente a quanto avviene

per le percentuali destinate al conto consortile ed al Fondo di

garanzia per le vittime della strada) sulla base della rilevazione

statistica dei costi sostenuti a tale titolo dal Servizio sanitario

nazionale, sentita l'organizzazione sindacale di categoria degli

assicuratori;

che la dimensione quantitativa dei rischi connessi alla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti giustifica,

all'evidenza, una disciplina peculiare e differenziata

dell'assicurazione della relativa responsabilità ed esclude la

prospettata disparità di trattamento rispetto al generale regime

della responsabilità civile, (segnatamente rispetto alle previsioni

di cui agli artt. da 2050 a 2053 c.c., citate dal Giudice

conciliatore di Arcore);

che la norma di cui all'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n.

39 (concernente la facoltà di rivalsa delle Regioni) appare del

tutto erroneamente richiamata dal Giudice conciliatore di Arcore nel

corso di un giudizio di ripetizione d'indebito;

che entrambe le questioni risultano pertanto prive di qualsiasi

fondamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n.

526 ("Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia"),

sollevata dal Pretore di Monza e dal Giudice conciliatore di Arcore,

in relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione, con le ordinanze

di cui in epigrafe;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 26

febbraio 1977, n. 39 ("Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della

disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti"), sollevata dal Giudice conciliatore di Arcore, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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