Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1981

Altra decisione · depositata il 10/02/1981 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 49,

secondo comma, lett. b), e 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137

(avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e

dell'Aeronautica) promossi con le seguenti ordinanze:

a) ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dal tribunale

amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Lauro

Fulberto contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 269 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 161 del 13 giugno 1979;

b) due ordinanze - di identico contenuto - emesse il 15 e il 29

novembre 1978 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui

ricorsi proposti da Macchiarelli Bartolomeo e Talò Luigi,

rispettivamente contro il Ministero della Difesa ed il Ministero delle

Finanze, iscritte ai nn. 359 e 360 del registro ordinanze 1979 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 dell'11

luglio 1979;

c) ordinanza emessa il 15 novembre 1978 dal tribunale

amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Alì

Salvatore contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 443 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 210 del 1 agosto 1979.

Visti gli atti di costituzione di Lauro Fulberto, rappresentato e

difeso dall'avv. Emilio Sivieri, di Macchiarelli Bartolomeo,

rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni L. Sciacca, di Talò Luigi,

rappresentato e difeso dall'avv. Giangaleazzo Bettoni, di Alì

Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Sivieri;

visti gli atti di intervento per il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Sivieri per Lauro, Alì e, su delega dell'avv.

Sciacca, per Macchiarelli; l'avv. Sigillò, su delega dell'avv.

Bettoni, per Talò; l'avvocato dello Stato Angelini Rota per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il TAR del Lazio ha

sollevato - in riferimento agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale degli artt. 49, secondo

comma, lett. b), e 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, secondo

le quali disposizioni, quando si debba rinnovare un giudizio di

avanzamento, annullato in seguito ad accoglimento di ricorso

giurisdizionale, l'ufficiale, se l'avanzamento ha luogo a scelta, è

nuovamente valutato in occasione della formazione della prima

graduatoria successiva all'annullamento, e, se giudicato idoneo,

riportando un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora

lo stesso punto gli fosse stato attribuito nella precedente

graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado

superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione

avesse avuto luogo a suo tempo, computandosi la promozione nel numero

di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in

occasione della quale l'ufficiale è stato nuovamente valutato;

che secondo il giudice a quo le norme suddette devono essere

interpretate nel senso che la nuova valutazione dell'ufficiale, pur

"portatore di un giudicato di annullamento" della precedente

valutazione negativa, va effettuata, non in un distinto scrutinio,

"ora per allora", ma nel primo scrutinio successivo all'annullamento,

insieme con gli altri ufficiali presi in considerazione per normale

valutazione, con la formazione di una sola graduatoria, sulla base di

criteri di giudizio autonomi, e quindi eventualmente non omogenei

rispetto a quelli adottati nello scrutinio che condusse all'annullata

valutazione negativa, cosicché, anche nei casi in cui la pronuncia

del giudice amministrativo abbia riconosciuto ingiustificatamente

inadeguato, e perciò illegittimo, il punteggio allora attribuito

all'ufficiale, la nuova Commissione di avanzamento ha egualmente

facoltà di attribuirgli un punteggio, non solo non superiore, in

misura sufficiente a rimuovere la illegittimità riscontrata nel

precedente scrutinio, ma addirittura inferiore;

che tale sistema normativo, così interpretato, si pone, ad avviso

del giudice a quo, in contrasto con il precetto della tutela dei

diritti e degl'interessi dei cittadini di fronte all'Amministrazione,

sancito dall'art. 113 della Costituzione, in quanto verrebbe a negare

ogni valore, nel procedimento di rivalutazione, agli accertamenti ed

ai motivi della pronuncia del giudice amministrativo, riducendo la

portata del giudicato al solo effetto di attivare il procedimento di

rivalutazione, in ispregio dei principi degli effetti del giudicato

medesimo, "ripristinatorio" e di a conformazione", nei confronti

dell'autorità amministrativa;

che, secondo le ordinanze di rinvio, le disposizioni denunciate,

come sopra interpretate, sarebbero in contrasto, oltre che con l'art.

113, anche con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, rispettivamente

per i seguenti motivi:

a) i tempi, le modalità ed i criteri, con i quali si effettua la

rivalutazione degli ufficiali "portatori di giudicato di annullamento"

darebbero luogo, nei loro confronti, ad una ingiustificata parità di

trattamento di situazioni diverse, rispetto agli ufficiali chiamati a

normale valutazione, e, al tempo stesso, ad una ingiustificata

disparità di trattamento di situazioni eguali, rispetto agli

ufficiali che, in seguito allo scrutinio per cui è intervenuto il

giudicato di annullamento della valutazione negativa dell'ufficiale

non iscritto in quadro, furono invece promossi;

b) con il sancire, nei casi suddetti, la intangibilità della

graduatoria e la conseguente intangibilità della iscrizione in quadro

degli ufficiali risultati promossi, anche quando la pronuncia del

giudice amministrativo avesse riconosciuto la iscrizione stessa frutto

dell'applicazione di criteri ingiustificatamente "concessivi", ed

effetto comunque di errata valutazione, le denunciate disposizioni

privilegerebbero gli ufficiali che il giudicato amministrativo avesse

accertato essere "non migliori", dando così luogo a violazione dei

principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica

amministrazione.

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante

la identità delle sollevate questioni;

che nel corso dei giudizi stessi è sopravvenuta la legge 20

settembre 1980, n. 574 (Unificazione e riordinamento dei ruoli

normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito,

della Marina e dell'Aeronautica), il cui art. 26 ha integralmente

sostituito il testo del denunciato art. 54 della legge n. 1137 del

1955;

che, per quanto ha in particolare riferimento alla rinnovazione

del giudizio di avanzamento a scelta annullato in seguito ad

accoglimento di ricorso giurisdizionale, la nuova normativa non rinvia

più alla lett. b) del secondo comma dell'art. 49 della stessa legge,

ma - nel confermare che l'ufficiale appartenente al grado nel quale

l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un

punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto

gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso

anche se non esiste vacanza al grado superiore, con l'anzianità che

gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo -

dispone che:

1) la promozione non venga computata nel numero di quelle

attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio, precisando i

tempi e le modalità del riassorbimento dell'eccedenza;

2) la rinnovazione del giudizio venga effettuata dagli organi

competenti entro sei mesi dalla notifica all'Amministrazione della

pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione;

3) non si proceda a nuova valutazione qualora il giudizio di

annullamento contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione

in quadro del ricorrente, provvedendo in tal caso d'ufficio il

Ministero competente agli adempimenti per la sua promozione;

che, in conseguenza, appare indispensabile verificare se la nuova

normativa spieghi, direttamente o indirettamente, i suoi effetti anche

nei giudizi pendenti innanzi al TAR del Lazio, nel corso dei quali è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale ora

all'esame della Corte;

che, anche ove si neghi la sua applicabilità nei giudizi a

quibus, occorre pur sempre vagliare se la nuova normativa -

preordinata, come affermato nei relativi lavori parlamentari, "ad

eliminare alcuni inconvenienti che si verificano in caso di rinnovo

del giudizio di avanzamento" - non possa quanto meno venir utilizzata,

come strumento ermeneutico, al fine di addivenire a quella diversa

interpretazione della denunciata normativa, preliminarmente eccepita,

con il conforto di alcune pronunce del giudice amministrativo, dai

ricorrenti costituitisi nei giudizi avanti questa Corte, secondo la

quale la normativa medesima contemplerebbe, invece, la rinnovazione

del giudizio "ora per allora", sulla base degli stessi criteri assunti

a suo tempo per la formulazione del giudizio relativo all'anno per il

quale la valutazione deve essere rinnovata, con distinti punteggi e

graduatorie per ciascun anno di avanzamento, sottraendosi così,

secondo il loro assunto, alle mosse censure di illegittimità

costituzionale;

che procedere alle verifiche sopra indicate ed alla conseguente

valutazione se la sollevata questione sia tuttora rilevante, spetta,

nella sua primaria competenza al riguardo, al giudice a quo, cui si

rende, pertanto, necessario restituire gli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo

regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDREOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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