Corte costituzionale

Ordinanza n. 2/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/01/1985 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

30 aprile 1976, n. 159, modificato dall'art. 3 della legge 8 ottobre

1976, n. 689 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n.

543, concernente modifica dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n.

159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il

decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in

materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4

marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159), promosso con

ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal Tribunale di La Spezia nel

procedimento penale a carico di Vietto Cugno Lorenzo ed altri, iscritta

al n. 1020 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di

La Spezia dubita, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.,

della legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d) e

terzo comma della legge 30 aprile 1976, n. 159 nel testo sostituito

dall'art. 3 legge 8 ottobre 1976, n. 689 in quanto detta norma da un

lato impone ai cittadini italiani possessori di natanti non iscritti in

pubblici registri nazionali l'obbligo penalmente sanzionato di

dichiararne il possesso e di venderli ovvero importarli e

nazionalizzarli a proprio nome, e dall'altro ricollega all'osservanza

di tali prescrizioni l'esonero dalle sole sanzioni amministrative

previste dalle norme valutarie e fiscali e non anche dalle sanzioni

penali;

che il dubbio è fondato sull'assunto per cui l'esecuzione dei

suddetti adempimenti darebbe necessariamente luogo ad un'autodenuncia

per il delitto di contrabbando doganale del natante e che perciò il

mancato esonero dalle relative sanzioni comprometterebbe il diritto di

difesa, che - si sostiene - non consente che alcuno sia tenuto a

confessare di avere commesso un reato.

Considerato che tale questione, già proposta nei medesimi termini

da altri giudici, è stata dalla Corte dichiarata inammissibile con la

sentenza n. 236 del 1984;

che l'ordinanza del Tribunale di La Spezia non propone

argomentazioni o profili nuovi, sicché la questione va dichiarata

manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d) e terzo

comma della legge 30 aprile 1976, n. 159 nel testo sostituito dall'art.

3 legge 8 ottobre 1976, n. 689 sollevata in riferimento all'art. 24,

secondo comma, Cost., dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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