Corte costituzionale

Ordinanza n. 199/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1981 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 34 del

d.P.R. 29 settembre 1973. n. 601 (Disciplina delle agevolazioni

tributarie) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 novembre 1980 dalla Commissione

tributaria di 2 grado di Bolzano sul ricorso proposto da Melchiori

Marco, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1981;

2) ordinanza emessa il 5 maggio 1980 dalla Commissione tributaria

di 1 grado di Brindisi sul ricorso proposto da Sardiello Antonio,

iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 1981;

3) ordinanza emessa il 19 dicembre 1980 dalla Commissione

tributaria di 1 grado di Modica sul ricorso proposto da Baglieri

Antonino, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1981;

4) ordinanza emessa il 15 dicembre 1980 dalla Commissione

tributaria di 1 grado di Mantova sul ricorso proposto da Baraldi

Ermogene, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 601, nella parte in cui detta norma non accorda

anche alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF ivi

prevista per le pensioni di guerra, per preteso contrasto con gli artt.

3 e 52 della Costituzione, norma quest'ultima la cui violazione è

ipotizzata solo nell'ordinanza n. 485 del 1981 del registro ordinanze

(è frutto di evidente errore materiale il richiamo, ivi contenuto nel

dispositivo, all'art. 2 in luogo dell'art. 52 della Costituzione, in

quanto il riferimento a tale ultima norma è inequivoco nella

motivazione);

che nei giudizi relativi ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la proposta questione fosse

dichiarata infondata.

Considerato che la questione in esame è stata ritenuta non

fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla sentenza

n. 151 del 1981;

che il richiamo, contenuto nell'ordinanza n. 485 del 1981 del

registro ordinanze, all'art. 52 della Costituzione si risolve

nell'invocare un argomento che la Corte ha già preso in esame nella

citata sentenza;

che le ordinanze di rimessione tutte, dei resto anteriori alla

suddetta pronuncia, non prospettano alcun profilo o motivo nuovi, o

comunque tali da indurre la Corte a modificare l'avviso recentemente

espresso con la citata sentenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

coslituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601,

"Disciplina delle agevolazioni tributarie", sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 52 della Costituzione, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - ORONZO REALE - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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