Corte costituzionale

Ordinanza n. 198/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma,

della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di

fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con

ordinanza emessa il 24 maggio 1988 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra la S.p.a. Silitalia e Gabuti

Raffaele, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel procedimento promosso dalla

S.p.a. Silitalia contro Gabuti Raffaele, con ordinanza del 24 maggio

1988 (R.O. n. 775 del 1988), ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29

maggio 1982, n. 297, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra datori di

lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratto a

tempo indeterminato, per i quali il c.d. recupero dei punti di

contingenza "congelati" viene scaglionato nel tempo, e datori di

lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratto a

tempo determinato (nella specie, dal 18 marzo al 30 novembre 1982), i

quali debbono corrispondere tutti i punti di contingenza ai

lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro entro il periodo 31

maggio 1982 - 31 dicembre 1982 o nel periodo 1982-1985;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta

infondatezza della questione, già disattesa da questa Corte con

ordinanza n. 1155 del 1988.

Considerato che, a prescindere dalla considerazione che il

giudice a quo ha ritenuto la spettanza al ricorrente di tutti i 175

punti di contingenza domandati, nonostante si trattasse di rapporto

di lavoro di carattere temporaneo, questa Corte ha già dichiarato la

questione manifestamente infondata con ordinanza n. 1155 del 1988;

che non vi sono ragioni per modificare tale decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982,

n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in

materia pensionistica), in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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