Corte costituzionale

Ordinanza n. 197/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 8, settimo comma, della legge

15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione

di coscienza), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1996 dalla

Corte militare d'appello - sezione distaccata di Verona nel

procedimento penale a carico di Dellanoce Christian, iscritta al n.

1188 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 28 giugno 1996 la Corte militare

d'appello - sezione distaccata di Verona ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 52, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge

15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione

di coscienza), nella parte in cui non prevede che anche l'assunzione

del servizio militare armato - dopo il rigetto della domanda di

ammissione al servizio civile o militare non armato - da parte di chi

abbia, in precedenza, rifiutato per motivi di coscienza la

prestazione del servizio militare, così integrando il reato previsto

dall'art. 8, secondo comma, della medesima legge, estingua

l'anzidetto illecito penale al pari di quanto è previsto dalla norma

impugnata per l'ipotesi di accoglimento della domanda di ammissione a

un servizio alternativo;

che il giudice rimettente osserva che la norma impugnata assicura

l'effetto estintivo del reato - e, in caso di condanna, la cessazione

dell'esecuzione di pena - in favore di chi, una volta rifiutato il

servizio militare adducendo motivi di coscienza, abbia

successivamente presentato domanda di ammissione a un servizio

sostitutivo (civile o militare disarmato) e abbia visto accolta

dall'amministrazione tale istanza; mentre analogo effetto estintivo

non si verifica nell'ipotesi in cui, dopo il rifiuto originario,

l'interessato si risolva a domandare l'incorporazione e quindi presti

effettivamente il servizio militare di leva, giacché - ad avviso del

giudice a quo - non vi è alcuna disposizione che ricolleghi

all'accoglimento della domanda, o a un comportamento equipollente

dell'amministrazione militare, l'estinzione del reato commesso;

che l'anzidetta omissione legislativa - non colmabile in via di

interpretazione - contrasterebbe (a) con l'art. 3 della Costituzione,

per l'ingiustificato deteriore trattamento accordato all'obiettore

che adempia l'obbligo di difesa della Patria proprio nel suo modo

tipico e principale, nel raffronto con l'ipotesi dell'obiettore c.d.

totale che, avendo chiesto e ottenuto l'ammissione a un servizio

alternativo, può giovarsi della causa estintiva, e (b) con l'art.

52, primo comma, della Costituzione, poiché, affievolito

l'incentivo, per l'obiettore, a svolgere il servizio militare, ne

risulta contrastato l'obiettivo del precetto costituzionale;

Considerato che questione pressoché identica è già stata

dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, con l'ordinanza

n. 440 del 1989;

che nella richiamata decisione - alla quale il giudice rimettente

accenna solo per riferire che essa non è ritenuta vincolante dal

rappresentante dell'accusa nel giudizio principale - si è già

osservato che la causa di estinzione del reato di rifiuto c.d. totale

del servizio militare per motivi di coscienza, prevista dall'art. 8,

settimo comma, della legge n. 772 del 1972, nei casi di accoglimento

delle domande di ammissione a un servizio alternativo ovvero di

prestazione del servizio militare, deve ritenersi applicabile anche a

chi abbia effettivamente prestato il servizio di leva, pur senza

presentare esplicita domanda di arruolamento; e che l'inclusione di

tale specifica ipotesi nell'ambito di operatività della speciale

causa estintiva, oltre a non essere preclusa da alcun principio

costituzionale, è conseguenza dell'interpretazione logica e

sistematica della norma in esame, in relazione alla finalità di

incentivazione all'adempimento dell'obbligo di difesa della Patria

prescritto dall'art. 52, primo comma, della Costituzione;

che l'accennato principio, affermato in un giudizio originato da

un caso nel quale non era stata formulata, da parte dell'interessato,

alcuna domanda di incorporazione, vale a maggior ragione nell'ipotesi

- che viene ora in rilievo - in cui la prestazione del servizio

militare sia effettuata successivamente a una esplicita domanda in

tal senso;

che, rispetto alle osservazioni che precedono, non assume rilievo

- come del resto nel giudizio definito con l'ordinanza n. 440 del

1989 di questa Corte - la circostanza della presentazione, dopo il

rifiuto originario e prima della prestazione del servizio militare di

leva, di una domanda, respinta, di ammissione a un servizio

alternativo da parte dell'interessato;

che pertanto, in mancanza di nuovi argomenti tali da indurre a

diversa conclusione, la questione di costituzionalità in esame deve

essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge 15 dicembre

1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di

coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52, primo comma,

della Costituzione, dalla Corte militare di appello - sezione

distaccata di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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