Corte costituzionale

Ordinanza n. 197/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1984 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma

primo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e

successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile

1982 dal pretore di Riesi nei procedimenti penali riuniti a carico di

Bartoli Gaetano ed altri, iscritta al n. 554 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 349

dell'anno 1983;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che il pretore di Riesi, con ordinanza del 21 aprile 1982,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28,

primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato

dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in riferimento agli

artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione.

Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non

determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il

termine "lottizzazione" sarebbe suscettibile di interpretazioni

divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di

difesa e il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;

che questa Corte, in aderenza alla propria consolidata

giurisprudenza in tal senso, ha dichiarato manifestamente infondate

identiche questioni sollevate dallo stesso pretore di Riesi con le

ordinanze nn. 5 e 72 del 1984, sul presupposto che è legittimo anche

in riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune

esperienza, quali "limitata entità", "limitate modificazioni" e

"lottizzazione", in quanto le stesse non impongono al giudice alcun

onere esorbitante dal normale compito di interpretazione (vedi da

ultimo anche le ordinanze nn. 156, 169 e 194 del 1983, oltreché la

sentenza n. 49 del 1980).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942,

n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765,

sollevata con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo

comma, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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